§ 2.1.102 - L.R. 25 febbraio 2016, n. 3.
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:25/02/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.102 - L.R. 25 febbraio 2016, n. 3.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24

(B.U. 1 marzo 2016, n. 7)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24)

1. All'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età e che hanno superato gli esami intesi ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione, nonché delle norme relative. Per agevolare gli aspiranti raccoglitori le amministrazioni provinciali possono organizzare corsi di formazione di durata non inferiore a 12 ore volti a garantire un'adeguata preparazione nelle materie oggetto di esame e corsi di aggiornamento di durata non inferiore a 4 ore rivolti ai raccoglitori di tartufo già in possesso di tesserino di idoneità, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Possono essere ammessi a sostenere gli esami anche coloro che fanno domanda, dichiarando di essersi preparati autonomamente. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione, istituita dall'amministrazione provinciale, che ha durata quinquennale ed è composta da:

a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;

b) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato del comando provinciale di riferimento ovvero altro funzionario appartenente ad un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare;

c) il dirigente, o suo delegato, del Servizio regionale competente per materia.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione provinciale.";

b) al comma 4 sono soppresse le parole "e solo dopo aver frequentato di nuovo il corso di formazione di cui al comma 3".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.