Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 istituzioni ed attività culturali |
Data: | 24/11/2016 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2014) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 16/2014) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 16/2014) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014) |
Art. 5. (Subentro nelle convenzioni e nei protocolli pluriennali in materia di attività culturali delle Province) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 5/2010) |
Art. 7. (Proroga per la realizzazione e il completamento del programma di interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 4, comma 42, della legge regionale 34/2015) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 64/1980) |
Art. 10. (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18/2006) |
Art. 11. (Conferma di contributi concessi per la valorizzazione di beni culturali) |
Art. 12. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 23/2015) |
Art. 13. (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 23/2015) |
Art. 14. (Valorizzazione del Consorzio Culturale del Monfalconese nel settore bibliotecario) |
Art. 15. (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015) |
Art. 16. (Convenzione con la Fondazione Roberto Capucci) |
Art. 17. (Conferme di contributi per impianti sportivi) |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/2016) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 8/2003) |
Art. 20. (Norme finanziarie) |
Art. 21. (Entrata in vigore) |
§ 5.7.182 - L.R. 24 novembre 2016, n. 17.
Norme urgenti in materia di cultura e sport.
(B.U. 30 novembre 2016, n. 48)
Art. 1. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 3 dell'articolo 11 della
a) le parole «i requisiti dei beneficiari,» sono soppresse;
b) dopo le parole «le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto,» sono inserite le seguenti: «non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2,»;
c) dopo le parole «sono altresì fissati i termini del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
«3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.».
Art. 3. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della
«2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.».
Art. 4. (Modifiche all'articolo 26 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della
«1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica.
1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.».
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della
5. I commi 5 e 6 dell'articolo 26 della
Art. 5. (Subentro nelle convenzioni e nei protocolli pluriennali in materia di attività culturali delle Province)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in forza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di attività culturali a decorrere dall'1 luglio 2016, a subentrare nelle convenzioni e nei protocolli sottoscritti prima di tale data dalle Province con enti e associazioni operanti nei diversi settori delle iniziative culturali per il sostegno economico di progetti culturali pluriennali.
2. Per le finalità previste dal comma 1 il Servizio regionale competente in materia di attività culturali può eventualmente sottoscrivere appositi atti convenzionali o protocolli novativi con gli enti e le associazioni di cui al comma 1, anche al fine di integrare la disciplina del rapporto contributivo a seguito del trasferimento di funzioni.
Art. 6. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
2. All'articolo 9 della
a) alla rubrica le parole «e degli enti locali» sono soppresse;
b) al comma 1 le parole «e la competente Commissione consiliare» sono soppresse;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
d) al comma 4 dopo le parole «criteri e modalità per l'individuazione» sono inserite le seguenti: «delle categorie di soggetti beneficiari, nonché».
3. All'articolo 10 della
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) sul bando annuale degli interventi di cui all'articolo 9.»;
b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.
Art. 7. (Proroga per la realizzazione e il completamento del programma di interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena)
1. Con riferimento al programma di interventi di cui all'articolo 6, commi da 73 a 75, della
Art. 8. (Modifica all'articolo 4, comma 42, della
1. Alla lettera f) del comma 42 dell'articolo 4 della
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 42, lettera f), della
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di 25.000 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 9. (Modifica all'articolo 3 della
1. Il terzo comma dell'articolo 3 della
Art. 10. (Modifica dell'articolo 5 della
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 11. (Conferma di contributi concessi per la valorizzazione di beni culturali)
1. Al comma 19 dell'articolo 6 della
Art. 12. (Modifica all'articolo 32 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 32 della
Art. 13. (Modifica all'articolo 48 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 della
«2 bis. Fermo restando il disposto del comma 2, allo scopo di assicurare il celere e imparziale svolgimento, nell'anno 2017, dei procedimenti finalizzati alla costituzione dei sistemi bibliotecari e al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2.».
Art. 14. (Valorizzazione del Consorzio Culturale del Monfalconese nel settore bibliotecario)
1. La Regione riconosce e valorizza l'efficace ruolo di coordinamento ininterrottamente svolto, per oltre trent'anni, dal Consorzio Culturale del Monfalconese quale ente gestore responsabile del funzionamento di uno dei primi sistemi bibliotecari sorti nel Friuli Venezia Giulia, sviluppatosi su una vasta area del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel procedimento previsto per la costituzione di nuovi sistemi bibliotecari dall'articolo 25 della
Art. 15. (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della
Art. 16. (Convenzione con la Fondazione Roberto Capucci)
1. Al fine di ricollegare alla Regione il prestigio e i connessi vantaggi derivanti dall'ospitare un patrimonio dichiarato di interesse storico particolarmente importante per lo studio della moda e di tutte le forme d'arte a essa collegate, l'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, è autorizzata a ospitare presso alcuni locali di Villa Manin di Passariano di Codroipo la sede della Fondazione Roberto Capucci di Roma, mettendo a disposizione a titolo gratuito spazi adeguati e utenze per l'Archivio storico della Fondazione contenente abiti, abiti-scultura, disegni, fotografie, documenti audio e video.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, per il tramite di ERPAC, è altresì autorizzata a organizzare in collaborazione con la Fondazione Roberto Capucci attività espositive, formative e didattiche correlate alla collezione, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali e aziende nel settore della moda [1].
3. I rapporti fra la Fondazione Roberto Capucci e l'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono regolati da una convenzione stipulata fra la Fondazione stessa ed ERPAC, con la quale sono indicate le attività che ERPAC metterà a disposizione della Fondazione, tra le quali, a titolo puramente indicativo, il trasporto, la copertura assicurativa e la digitalizzazione dei beni appartenenti all'archivio. La convenzione fissa altresì la durata minima della permanenza dell'archivio presso Villa Manin, individuandone la precisa consistenza [2].
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 fanno carico al bilancio annuale di ERPAC.
Art. 17. (Conferme di contributi per impianti sportivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Forni Avoltri il contributo concesso sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni Avoltri presenta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso; il Servizio conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di fine lavori.
3. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi della
4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 59 della
5. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
6. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il contributo ventennale costante di 206.597,80 euro concesso nell'anno 2011 ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della
7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Trieste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento.
8. Ai sensi del comma 7 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare nuovi termini di ultimazione dei lavori e rendicontazione del contributo.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di impiantistica sportiva che risultano iniziati o ultimati alla data del 31 dicembre 2019, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati [3].
10. Per le finalità di cui al comma 9 i beneficiari presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del verbale di consegna dei lavori o di fine lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio o di ultimazione dei lavori [4].
11. Ai sensi del comma 10 il Servizio competente in materia impiantistica sportiva provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, della
12. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
13. Il procedimento di cui al comma 9 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 10, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.
Art. 18. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 25 dell'articolo 6 della
«25 bis. Per le finalità di cui al comma 25, al fine di una efficace gestione delle procedure in essere e in considerazione di eventuali mutate situazioni normative o esigenze funzionali dei soggetti beneficiari dei contributi o dei soggetti proprietari o concessionari degli impianti sportivi oggetto degli interventi inseriti nel vigente Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010, la Giunta regionale conferma ovvero modifica, integra o rimodula detto Programma regionale.
25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis l'istruttoria è attivata o a istanza di parte o d'ufficio, avuto riguardo all'interesse pubblico prevalente.
25 quater. A seguito della deliberazione di cui al comma 25 bis, la struttura regionale competente per l'impiantistica sportiva provvede a confermare o a convertire i contributi precedentemente concessi dalle Amministrazioni provinciali. Il mancato inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2017 degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 25 bis comporta la revoca d'ufficio del contributo confermato o convertito.
25 quinquies. Ai contributi di cui al comma 25 si applica la disciplina contenuta nella
Art. 19. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole «concessionarie di impianti sportivi e selezionate con procedura a evidenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione»;
b) al comma 3 dell'articolo 12 le parole «non routinaria nel territorio regionale,» sono soppresse;
c) al comma 2 dell'articolo 29 le parole «dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 13 e 21»;
d) il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
«3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.».
Art. 20. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1 bis, della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 33.755 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6, commi 66, 67 e 68, della
4. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2016 derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:
a) mediante rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2016 alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
b) mediante storno di 20.000 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 10 della
[2] Comma così modificato dall'art. 10 della
[3] Comma già modificato dall'art. 7 della
[4] Comma già modificato dall'art. 7 della