§ 2.1.165 - L.R. 18 maggio 2016, n. 13.
Disposizioni per l'assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Istituzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:18/05/2016
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.1.165 - L.R. 18 maggio 2016, n. 13.

Disposizioni per l'assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria).

(B.U. 23 maggio 2016, n. 32)

 

Art. 1. Finalità.

1. La presente legge, in applicazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 contiene disposizioni in materia di assistenza per persone con disabilità prive del sostegno familiare, nel caso mancanti di entrambi i genitori, oppure perché gli stessi o uno solo di essi non sono più in grado di sostenere gli oneri assistenziali. La presente legge disciplina misure volte a garantire l'inclusione, la non discriminazione e la pari opportunità ed appropriati sostegni di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) a persone con disabilità con elevate dipendenze assistenziali.

 

     Art. 2. Interventi.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 la Giunta regionale, con proprio provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa con la Commissione consiliare competente in materia, definisce programmi di intervento e criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2.

1. L'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria) è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Individuazione e bacino di utenza delle CO)

1. Il bacino di utenza afferente a ciascuna CO è dimensionato in base alla normativa vigente.

2. La rete regionale è costituita dalle seguenti CO provinciali e sub provinciali:

a) CO di Napoli Città presso l'ASL Napoli 1 città;

b) CO di Napoli Ovest presso l'ASL Napoli 2 nord;

c) CO di Napoli Est presso l'ASL Napoli 3 sud;

d) CO di Salerno presso l'ASL di Salerno;

e) CO di Avellino presso l'ASL di Avellino;

f) CO di Benevento presso l'ASL di Benevento;

g) CO di Caserta presso l'ASL di Caserta.

3. Ciascuna A.S.L. individua la localizzazione della CO di competenza al fine di assicurare la massima efficienza dei servizi e l'operatività della struttura. Alle ASL è affidata la diretta gestione delle risorse umane e strumentali della componente territoriale del Soccorso sanitario, attribuendone la responsabilità alla Centrale operativa territoriale.

4. Alla centrale operativa di Napoli Città sono assegnati anche i compiti di:

a) conoscenza della disponibilità dei posti letto a livello regionale;

b) coordinamento operativo delle eliambulanze e dei mezzi di soccorso speciali.".

2. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale n. 2/1994 incompatibili con il presente articolo, comprese quelle relative alla Centrale operativa di riferimento regionale (Co.Re.).

3. Resta fermo che, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, le disposizioni introdotte dal presente articolo sono attuate in coerenza con gli indirizzi del Commissario ad acta competente.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.