Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 05/07/2016 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 12) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 13) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 14) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 15) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 16) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 17) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 19) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 31) |
Art. 9. (Norma transitoria) |
Art. 10. (Invarianza di spesa) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.79 - L.R. 5 luglio 2016, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole).
(B.U. 6 luglio 2016, n. 74)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 12)
1. L'articolo 12 della
a) al comma 1 le parole “, organizzato su base provinciale” sono soppresse;
b) al comma 2 le parole “Le Province organizzano e curano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione organizza e cura”;
c) al comma 4 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 13)
1. L'articolo 13 della l.r . n. 14/2009 è così modificato:
a) nella rubrica la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Presso la Regione è istituito l’elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell’attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un’apposita commissione, composta da:
a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;
c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati.”;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
d) al comma 4 le parole “provinciale per l'agriturismo” sono sostituite dalle seguenti: “del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo”;
e) al comma 5 la parola “provinciale”, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “regionale”;
f) al comma 6 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
g) al comma 7 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
h) al comma 9 la parola “Provincia”, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 3. (Modifiche all'articolo 14)
1. L'articolo 14 della
a) al comma 1 la parola “provinciale”, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “regionale”;
b) al comma 1 bis le parole: “alla Provincia,” sono soppresse;
c) al comma 5 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 4. (Modifiche all'articolo 15)
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
a) la parola “Provincia”, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 5. (Modifiche all'articolo 16)
1. L'articolo 16 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il Programma annuale d'intervento della Regione è adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con le associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, ed è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione. Il Programma contiene:
a) la perimetrazione delle zone d'intervento;
b) le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
c) le proposte d'intervento da realizzare.”;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 6. (Modifiche all'articolo 17)
1. L'articolo 17 della
a) al comma 2 le parole: “da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale” sono soppresse;
b) al comma 4 le parole “regionale per l’agriturismo” sono sostituite dalle seguenti: “del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo”;
c) al comma 5 le parole: “dalle Province e” sono soppresse.
Art. 7. (Modifiche all'articolo 19)
1. L'articolo 19 della
a) al comma 1:
1) le parole “Le Amministrazioni provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”;
2) la parola “accertano”, dovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “accerta”;
b) al comma 2 la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;
c) il comma 4 è abrogato.
Art. 8. (Modifiche all'articolo 31)
1. L’articolo 31 della
a) al comma 4 le parole “Dipartimento Agricoltura, all'Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 17”.
Art. 9. (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, di cui all'articolo 13 della
Art. 10. (Invarianza di spesa)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.