§ 3.1.136 - L.R. 20 aprile 2016, n. 11.
Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/04/2016
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Servizio delle professioni sanitarie e del Servizio sociale professionale)
Art. 2.  (Norma transitoria)
Art. 3.  (Modifica art. 20 l.r. 29/2002)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore)


§ 3.1.136 - L.R. 20 aprile 2016, n. 11.

Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.

(B.U. 21 aprile 2016, n. 47)

 

Art. 1. (Istituzione del Servizio delle professioni sanitarie e del Servizio sociale professionale)

1. Il Consiglio regionale della Calabria, preso atto di quanto definito dal Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario calabrese con decreto n. 130 del 16/12/2015 avente ad oggetto “Linee guida per l’adozione degli atti aziendali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria – modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 97/2013” e relativamente all’organizzazione dell’attività assistenziale:

a) recepisce la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica);

b) istituisce il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria [1];

c) istituisce il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria [2];

d) delega la Giunta regionale della Calabria, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’emanazione, di concerto con il dipartimento Tutela della Salute e con il Commissario ad acta, di un apposito atto regolamentare teso a promuovere e a valorizzare le funzioni e il ruolo delle professioni sanitarie disciplinate dalla l. 251/2000, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali [3].

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

1. Le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e universitarie, istituiscono il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale (SSP), modificando o integrando i rispettivi atti aziendali e provvedono all’attuazione degli stessi.

 

     Art. 3. (Modifica art. 20 l.r. 29/2002)

1. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale del 7 agosto 2002, n. 29 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità), la parola “sei” è sostituita dalla parola “dodici”.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2017, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2017, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2017, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente all’inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali».