§ 3.7.127 - L.R. 3 gennaio 2017, n. 2.
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:03/01/2017
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 2 della L.R. 77/2000)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.127 - L.R. 3 gennaio 2017, n. 2.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo).

(B.U. 13 gennaio 2017, n. 3 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 2 della L.R. 77/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con delibera approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).