Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione |
Data: | 26/01/2017 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della L.R. 3/2014) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 4 della L.R. 3/2014) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 22 della L.R. 3/2014) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 23 della L.R. 3/2014) |
Art. 5. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della L.R. 3/2014) |
Art. 6. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 30 della L.R. 3/2014) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 45 della L.R. 3/2014) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 61 della L.R. 3/2014) |
Art. 9. (Integrazione all'articolo 63 della L.R. 3/2014) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 69 della L.R. 3/2014) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 89 della L.R. 3/2014) |
Art. 12. (Norma finanziaria) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 3.2.71 - L.R. 26 gennaio 2017, n. 5.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo).
(B.U. 3 febbraio 2017, n. 10 Speciale)
Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 4 della
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 22 della
1. Il comma 2 dell'articolo 22 della
"2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14, o in assenza degli stessi sulla base delle disposizioni del successivo comma 9.".
2. Il comma 5 dell'articolo 22 della
"5. Le terre di cui all'articolo 11, lett. a) della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 23 della
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della
2. Il comma 7 dell'articolo 23 della
"7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi prima dell'entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more del'adeguamento degli statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste operano nel rispetto dell'articolo 22 della presente legge.".
Art. 5. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 27 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della
"4-bis. Nelle more dell'adozione delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo il servizio territorialmente competente rilascia l'idoneità alla esecuzione dei lavori forestali sulla base delle procedure e modalità di cui alle circolari ministeriali in materia ove applicabili.".
Art. 6. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 30 della
1. Il comma 5 dell'articolo 30 della
"5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione dei competenti Servizi della Giunta regionale, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità preposte.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 della
"5-bis. L'autorizzazione è rilasciata dal comune competente per le aree ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera "E" del
3. Il comma 7 dell'articolo 30 della
"7. L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della Giunta regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.".
4. Il comma 7-bis dell'articolo 30 della
5. Dopo l'articolo 30 della
"Art. 30 bis. (Autorizzazione a sanatoria)
1. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge, realizzati in assenza di autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 30 ovvero, antecedentemente all'11.01.2014, in assenza di comunicazione prevista dall'articolo 20 del
a) non pregiudicano l'assetto idrogeologico delle aree interessate;
b) non siano in contrasto con altre disposizioni normative in materia di pianificazione urbanistica, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria è subordinato alla presentazione di apposita istanza al competente Servizio della Giunta regionale, corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, recante anche l'indicazione dell'epoca di esecuzione dei lavori e dalla ricevuta del pagamento:
a) della sanzione prevista dalle norme vigenti al momento della commissione della violazione ove esigibile;
b) del corrispettivo determinato a norma della presente legge, applicando l'importo base di euro 6,00 per metro cubo di terra o roccia movimentata. L'importo base è rivalutato ogni cinque anni in conformità alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. L'autorizzazione a sanatoria prescrive l'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento, ove necessari, ed il termine a ciò stabilito. L'eventuale diniego dispone il ripristino dello stato dei luoghi.
4. I proventi derivanti dall'applicazione del precedente comma 2, lett. b), sono destinati alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico.".
Art. 7. (Modifiche all'articolo 45 della
1. Il comma 1 dell'articolo 45 della
"1. Nei boschi e sui pascoli è vietato il transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna.".
2. Il comma 4 dell'articolo 45 della
"4. Sono inoltre consentiti, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui all'articolo 37 e la sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio delle stesse, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili a condizione che non venga arrecato disturbo alla fauna protetta o danno alle componenti naturali.".
3. Il comma 7 dell'articolo 45 della
"7. Sono fatte salve le esigenze di pubblica utilità e sono eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro cinque metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili. In conformità con quanto previsto dal
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 45 della
"7-bis. I Comuni possono prevedere spazi idonei destinati alla sosta temporanea per il traffico normale e turistico.".
Art. 8. (Modifiche all'articolo 61 della
1. Il comma 3 dell'articolo 61 della
"3. La Commissione tecnico-consultiva è nominata, previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento della Giunta regionale. Ai componenti della commissione tecnico-consultiva non spetta alcun compenso e rimborso spese.".
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 61 della
Art. 9. (Integrazione all'articolo 63 della
1. Al comma 5 dell'articolo 63 della
Art. 10. (Modifiche all'articolo 69 della
1. Al comma 1 dell'articolo 69 della
Art. 11. (Modifica all'articolo 89 della
1. Il comma 1 dell'articolo 89 della
"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di pubblicazione delle disposizioni normative secondarie e dei provvedimenti di esecuzione in essa richiamati, qualora necessari a renderne applicabili le statuizioni, sono abrogate le norme in contrasto con essa. In mancanza di disposizioni previgenti, la Giunta regionale può adottare atti di organizzazione con efficacia temporale limitata ad un anno diretti ad evitare situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare danni per gli ecosistemi forestali o per le attività economiche che puntano al loro utilizzo o alla loro valorizzazione previa acquisizione preventiva di parere favorevole dalla competente commissione consiliare.".
Art. 12. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).