§ 2.1.135 - L.R. 23 dicembre 2016, n. 41.
Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/12/2016
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Clausola di salvaguardia)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.135 - L.R. 23 dicembre 2016, n. 41.

Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica.

(B.U. 23 dicembre 2016, n. 161 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al contenimento della spesa del personale, all'esito della riduzione della propria dotazione organica in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riconosce al personale risultante in sovrannumero e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lett. a) del medesimo articolo 2, un'indennità, sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 12, commi 4 e 9, del vigente C.C.N.L. del 9 maggio 2006, di importo pari alla retribuzione spettante per il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. 95/2012 [1].

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili a far data dal mese successivo a quello di collocamento in quiescenza.

 

     Art. 2. (Clausola di salvaguardia)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la corresponsione dell'indennità contrattuale di preavviso, quantificato in complessivi euro 2.700.000,00, trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nell'ambito della spesa per il personale nella pertinente missione di bilancio della competenza 2017.

2. La riduzione strutturale della spesa annua, all'esito della rideterminazione della dotazione organica di cui all'articolo 1, è quantificata in euro 4.535.000,00, oltre il salario accessorio afferente le risorse soggette a contrattazione decentrata.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2017, n. 33.