Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 23/12/2016 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Clausola di salvaguardia) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 2.1.135 - L.R. 23 dicembre 2016, n. 41.
Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica.
(B.U. 23 dicembre 2016, n. 161 Speciale)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al contenimento della spesa del personale, all'esito della riduzione della propria dotazione organica in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili a far data dal mese successivo a quello di collocamento in quiescenza.
Art. 2. (Clausola di salvaguardia)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la corresponsione dell'indennità contrattuale di preavviso, quantificato in complessivi euro 2.700.000,00, trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nell'ambito della spesa per il personale nella pertinente missione di bilancio della competenza 2017.
2. La riduzione strutturale della spesa annua, all'esito della rideterminazione della dotazione organica di cui all'articolo 1, è quantificata in euro 4.535.000,00, oltre il salario accessorio afferente le risorse soggette a contrattazione decentrata.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della