Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 16/06/2016 |
Numero: | 115 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 69.3.102 - L. 16 giugno 2016, n. 115.
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale [1].
(G.U. 28 giugno 2016, n. 149)
1. All'articolo 3 della
«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della
[1] Titolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 1 luglio 2016, n. 152.