Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 29/10/2016 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche al codice penale |
Art. 3. Modifiche al codice civile |
Art. 4. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 |
Art. 5. Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. |
Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 |
Art. 7. Trasmissione dei dati statistici |
Art. 8. Invarianza finanziaria |
§ 31.1.193 - D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.
Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.
(G.U. 9 novembre 2016, n. 262)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.
Titolo II
Disposizioni in materia di confisca
Art. 2. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con
a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonchè dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»;
b) dopo l'articolo 466 è inserito il seguente:
«Art. 466-bis (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.».
Art. 3. Modifiche al codice civile
1. All'articolo 2635 del codice civile, approvato con
«Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.».
Art. 4. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 73, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;
b) all'articolo 74, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Art. 5. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,»;
2) dopo le parole: «648-ter» è inserita la seguente: «648-ter.1»;
3) dopo le parole: «del codice penale, nonchè» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del
b) all'articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: «per finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale»;
c) all'articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.».
Art. 6. Modifiche al
1. Al comma 9-bis dell'articolo 55 del
Titolo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 7. Trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi al:
a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;
b) numero di confische eseguite;
c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.
2. Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/42/UE.
Art. 8. Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.