§ 5.2.193 - L.R. 26 maggio 2016, n. 16.
Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il "Metodo Doman [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:26/05/2016
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” e [...]
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 5.2.193 - L.R. 26 maggio 2016, n. 16.

Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il "Metodo Doman o Vojta o Fay o Aba" e successive modificazioni e norma transitoria.

(B.U. 27 maggio 2016, n. 50)

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” e successive modificazioni e norma transitoria”.

1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” sono aggiunte le parole “o Perfetti”.

2. All’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” sono aggiunte le parole “o Perfetti”.

3. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA”, sono aggiunte le parole “o Perfetti”.

4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con il metodo Perfetti.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.