§ 6.1.362 - L.R. 9 maggio 2016, n. 31.
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:09/05/2016
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali
Art. 3.  Linee guida
Art. 4.  Disposizione finale
Art. 5.  Abrogazioni
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 6.1.362 - L.R. 9 maggio 2016, n. 31.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015.

(B.U. 11 maggio 2016, n. 19)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

 

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

 

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e, in particolare, l’articolo 03, comma 4 bis;

 

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

 

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e, in particolare, l’articolo 27, comma 3;

 

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 aprile 2016;

 

Considerato quanto segue:

 

1. L’articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016) prevede l’adozione, da parte della Giunta regionale, di linee guida indirizzate ai comuni, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, per l’applicazione dell’articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993, convertito dalla l. 494/1993, concernente il rilascio di concessioni demaniali marittime di durata superiore a sei anni ed inferiore a venti anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

 

2. La Regione Toscana, con l’approvazione della deliberazione 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65”(Norme per il governo del territorio”), ha determinato gli indirizzi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati negli stessi atti di pianificazione, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d’ambito;

 

3. L’intervento legislativo è strumento per valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio e la fruizione sostenibile della costa attraverso la qualificazione dell’offerta turistico balneare, nonché per salvaguardare la gestione diretta delle imprese operanti in ambiti demaniali marittimi quale ulteriore elemento identitario e caratterizzante del sistema turistico balneare della coste della Toscana;

 

4. L’intervento legislativo si rende altresì necessario per garantire, nell’ambito delle procedure amministrative di competenza dei comuni, il rispetto del principio di proporzionalità che impone un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e libertà di stabilimento e la tutela degli investimenti;

 

5. Considerata l’imminente apertura della stagione estiva balneare e la conseguente necessità, per i comuni, di ricevere indicazioni tese ad uniformare in tutta la Regione l’applicazione dell’articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993 convertito dalla l. 494/1993, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al fine di garantire in tutto il territorio regionale:

a) la valorizzazione del paesaggio e degli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare;

b) adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.

 

     Art. 2. Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali

1. Nell'ambito delle procedure comparative per il rilascio delle concessioni di durata superiore a sei anni ed inferiore ai venti anni, di cui all'articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993 convertito dalla l. 494/1993:

a) costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio, l'impegno, da parte dell'assegnatario, a non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, fatte salve:

1) la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell'articolo 45 bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione);

2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso;

b) per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di preferenza la presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati nell'integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d'ambito e con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali;

c) in caso di area già oggetto di concessione, l’ente gestore acquisisce il valore aziendale dell’impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale [1];

d) al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90 per cento del valore aziendale dell’impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui alla lettera c), da pagarsi integralmente prima dell’eventuale subentro [2];

e) le pubblicazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull’Albo pretorio online comunale, per il rilascio di nuove concessioni effettuate ex articolo 18 del regolamento del codice della navigazione secondo le linee guida dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e per le quali non è pervenuta opposizione, né domande concorrenti, sono valide ed efficaci ai fini dell’applicazione della presente legge.

 

     Art. 3. Linee guida

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993 convertito dalla l. 494/1993, in applicazione anche dei criteri e delle condizioni stabilite dall’articolo 2 della presente legge, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

 

     Art. 4. Disposizione finale

1. La presente legge non si applica nell’ambito dei porti e approdi turistici e dei porti di competenza dell’Autorità portuale regionale, per i quali restano ferme le disposizioni dei documenti “Indirizzi e direttive” approvati dai comitati portuali ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alle l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).

 

     Art. 5. Abrogazioni

1. L'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è abrogato.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2017, n. 157, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2017, n. 157, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.