§ 5.4.264 - L.R. 3 agosto 2016, n. 52.
Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:03/08/2016
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Impianti geotermici. Inserimento dell’ articolo 13 bis nella l.r. 39/2005


§ 5.4.264 - L.R. 3 agosto 2016, n. 52.

Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005.

(B.U. 5 agosto 2016, n. 33)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La l.r. 39/2005 disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, all’articolo 13 regola, in conformità alla disciplina nazionale, il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definite dal d.lgs. 387/2003, che include tra queste anche la geotermia;

 

2. Per quanto concerne la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un’appropriata valutazione riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, è opportuno prevedere la ricerca di un’intesa, da avviarsi contestualmente all’avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell’impianto;

 

3. Il mancato raggiungimento dell’intesa non pregiudica lo svolgimento del procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dall’articolo 13 della l.r. 39/2005: è fatto espressamente salvo, infatti, quanto disposto dallo stesso articolo 13, comma 5, in cui sono indicati i termini per la convocazione della conferenza dei servizi;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Impianti geotermici. Inserimento dell’ articolo 13 bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:

“Art. 13 bis. Impianti geotermici

1. Nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, ai fini del raggiungimento dell’intesa sulla localizzazione e realizzazione di impianti geotermici, la Regione convoca il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell’impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, contestualmente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 13, comma 4.

2. È fatto salvo l’articolo 13, comma 5, anche in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.”.