Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 03/08/2016 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Impianti geotermici. Inserimento dell’ articolo 13 bis nella l.r. 39/2005 |
§ 5.4.264 - L.R. 3 agosto 2016, n. 52.
Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005.
(B.U. 5 agosto 2016, n. 33)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La
2. Per quanto concerne la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un’appropriata valutazione riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, è opportuno prevedere la ricerca di un’intesa, da avviarsi contestualmente all’avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell’impianto;
3. Il mancato raggiungimento dell’intesa non pregiudica lo svolgimento del procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dall’articolo 13 della
Approva la presente legge
Art. 1. Impianti geotermici. Inserimento dell’ articolo 13 bis nella
1. Dopo l’articolo 13 della
“Art. 13 bis. Impianti geotermici
1. Nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, ai fini del raggiungimento dell’intesa sulla localizzazione e realizzazione di impianti geotermici, la Regione convoca il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell’impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, contestualmente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 13, comma 4.
2. È fatto salvo l’articolo 13, comma 5, anche in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1.”.