Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 11/03/2016 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 64/2009 |
Art. 2. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 64/2009 |
Art. 3. Competenze regionali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 64/2009 |
Art. 4. Catasto regionale degli invasi. Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 64/2009 |
Art. 5. Domanda di autorizzazione e progetto preliminare. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 64/2009 |
Art. 6. Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 64/2009 |
Art. 7. Esecuzione dei lavori. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 64/2009 |
Art. 8. Collaudo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 64/2009 |
Art. 9. Esercizio e vigilanza. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 64/2009 |
Art. 10. Poteri di controllo. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 64/2009 |
Art. 11. Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 64/2009 |
Art. 12. Demolizioni. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 64/2009 |
Art. 13. Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti. Abrogazione dell’articolo 10 ter della l.r. 64/2009 |
Art. 14. Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 64/2009 |
Art. 15. Valutazione delle denunce di esistenza. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 64/2009 |
Art. 16. Nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello [...] |
Art. 17. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti. Modifiche all'articolo 11 quater della l.r. 64/2009 |
Art. 18. Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti. Modifiche all'articolo 11 quinquies della l.r. 64/2009 |
Art. 19. Disposizioni sanzionatorie e finali. Modifiche alla rubrica del capo IV della l.r. 64/2009 |
Art. 20. Responsabilità del proprietario del terreno in cui sorge l’impianto. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 64/2009 |
Art. 21. Sanzioni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 64/2009 |
Art. 22. Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 64/2009 |
Art. 23. Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 14 ter della l.r. 64/2009 |
Art. 24. Disposizioni di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 14 quinquies nella l.r. 64/2009 |
Art. 25. Disposizioni transitorie. Inserimento dell'articolo 14 sexies nella l.r. 64/2009 |
Art. 26. Entrata in vigore |
§ 5.4.261 - L.R. 11 marzo 2016, n. 24.
Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009.
(B.U. 18 marzo 2016, n. 12)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z);
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione della
2. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative fa venir meno la necessità di mantenere il nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, quale organismo tecnico di supporto alle province;
3. Con l'occasione:
a) nell'ottica del giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure, è prevista, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, la possibilità di applicare, caso per caso, deroghe alla disciplina contenuta nella legge e nelle relative disposizioni di attuazione, limitatamente agli impianti aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, e per i quali possano essere esclusi rischi per l'incolumità pubblica, sulla base di appositi criteri che dovranno essere definiti nel regolamento di attuazione della legge;
b) per garantire una più corretta classificazione dello stato di rischio degli impianti già esistenti e da regolarizzare o autorizzare in sanatoria, si rende necessario implementare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza, diversificando in relazione al reale livello di rischio rappresentato dall’impianto, ivi compresa l'applicazione delle deroghe per gli impianti inferiori a 5 metri di altezza e determinanti invaso non superiore ai 20.000 cubi.
4. È necessario introdurre una norma transitoria per assicurare continuità nello svolgimento delle procedure disciplinate dalla
5. In considerazione dell’esigenza di disciplinare il nuovo assetto delle competenza nelle materie trattate in virtù del passaggio delle stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. I punti 4, 4 ter e 6 del preambolo della
2. Dopo il punto 5 del considerato è inserito il seguente:
“ 5 bis) Nell'ottica del giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure si è riscontrata inoltre l'esigenza:
a) di prevedere, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, la possibilità di derogare, caso per caso, alla disciplina contenuta nella legge e nelle relative disposizioni di attuazione, limitatamente agli impianti, esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, e per i quali possano essere esclusi rischi per l'incolumità pubblica, e con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dalle autorità competenti, sulla base di appositi criteri che dovranno essere definiti nel regolamento di attuazione della legge;
b) di diversificare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza degli sbarramenti e delle opere di ritenuta esistenti, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e manutenuti, ovvero per gli impianti per i quali è comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto. ”.
Art. 2. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 5 bis dell’articolo 1 della
3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 1 della
“ 5 ter) Per gli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dall’autorità competente, possono essere disposte, dalla struttura regionale competente, deroghe caso per caso, alle disposizioni della presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14, nei casi in cui, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo regolamento, possa essere escluso il rischio per l'incolumità pubblica, tenuto conto:
a) delle caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso;
b) del grado e tipologia di antropizzazione e dell'assetto idrogeologico del territorio a valle dello sbarramento o circostante l’invaso. ”.
Art. 3. Competenze regionali. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“ 1. La Regione esercita tutte le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di cui all’articolo 1, comma 1 ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 4. Catasto regionale degli invasi. Modifiche all'articolo 2 bis della
1. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 2 bis della
2. Al comma 5 dell’articolo 2 bis della
Art. 5. Domanda di autorizzazione e progetto preliminare. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 6. Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 7. Esecuzione dei lavori. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
2. Al comma 4 dell’articolo 5 della
Art. 8. Collaudo. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 9. Esercizio e vigilanza. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della
4. Al comma 4 dell’articolo 7 della
Art. 10. Poteri di controllo. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della
3. Al comma 3 dell’articolo 8 della
4. Al comma 4 dell’articolo 8 della
Art. 11. Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della
3. Al comma 3 dell’articolo 9 della
Art. 12. Demolizioni. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 13. Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti. Abrogazione dell’articolo 10 ter della
1. L’articolo 10 ter della
Art. 14. Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“ 1. Il proprietario o il soggetto che, a qualunque titolo, esercisce uno o più impianti esistenti di cui all’articolo 10 bis, comma 1, inoltra alla struttura regionale competente denuncia di esistenza, nei termini indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti medesimi. ”.
Art. 15. Valutazione delle denunce di esistenza. Modifiche all'articolo 11 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 bis della
2. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della
3. Il comma 3 dell’articolo 11 bis della
“ 3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria la struttura regionale competente:
a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all'articolo 14, provvede secondo quanto previsto all'articolo 11 ter, commi 2, 3 e 4;
b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei a consentire l'attestazione di basso livello di rischio di cui alla lettera a), provvede secondo quanto previsto all'articolo 11 quater. ”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 bis della
“ 3 bis) La struttura regionale competente individua altresì gli impianti di cui ai commi 2 e 3, lettera a), per i quali, previa valutazione di esclusione di rischi per l’incolumità pubblica, trovano applicazione le deroghe di cui all’articolo 1, comma 5 ter, ivi compresa l’esenzione dalla presentazione della relazione di cui all’articolo 11 ter, comma 2, lettera a). ”.
Art. 16. Nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio. Modifiche all'articolo 11 ter della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 ter della
“ 1. La struttura regionale competente per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 2, dichiara la regolarità dell'impianto e provvede alla classificazione dell'invaso, all'attribuzione della classe di rischio e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 ter della
“ 2. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a):
a) richiede una relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all’impianto;
b) prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la struttura regionale competente ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni. ”.
3. Il comma 3 dell’articolo 11 ter della
“ 3. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. ”.
4. Al comma 4 dell’articolo 11 ter della
Art. 17. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti. Modifiche all'articolo 11 quater della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 quater della
“ 1. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera b), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell’impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo. ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 quater della
“ 2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, la struttura regionale competente, verificata la documentazione di cui al comma 1, prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti. ”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 11 quater della
4. Il comma 4 dell’articolo 11 quater della
“ 4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso. ”.
5. Il comma 6 dell’articolo 11 quater della
“ 6. La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2. ”.
6. Al comma 7 dell’articolo 11 quater della
Art. 18. Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti. Modifiche all'articolo 11 quinquies della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 quinquies della
“ 1. La struttura regionale competente esegue i controlli previsti dal
2. Al comma 2 dell’articolo 11 quinquies della
Art. 19. Disposizioni sanzionatorie e finali. Modifiche alla rubrica del capo IV della
1. La rubrica del capo IV della
Art. 20. Responsabilità del proprietario del terreno in cui sorge l’impianto. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 21. Sanzioni. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 10 dell’articolo 13 della
Art. 22. Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 14 della
1. Alla fine del comma 1, dell’articolo 14, della
2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 14 della
3. La lettera g bis) del comma 2 dell’articolo 14 della
“ g bis) indicazione della documentazione da presentare alla struttura regionale competente per gli impianti da regolarizzare e da autorizzare in sanatoria, in attuazione di quanto disposto all'articolo 11 quater, comma 3; ”
4. Dopo la lettera g ter) del comma 2 dell’articolo 14 della
“ g quater) i contenuti della relazione di cui all’articolo 11 ter, comma 2, lettera a), e della dichiarazione giurata di cui all’articolo 11 quater, comma 1. ”.
5. Le lettere d bis) ed f) del comma 3 dell’articolo 14 della
Art. 23. Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 14 ter della
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 14 ter della
Art. 24. Disposizioni di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 14 quinquies nella
1. Dopo l'articolo 14 quater della
“ Art. 14 quinquies Disposizioni di prima applicazione
1. Entro il 31 luglio 2016 il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della
2. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 5 ter, e 11 bis, comma 3 bis, della presente legge.
3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 18/R/2010, in quanto compatibili con la presente legge, come modificata dalla
4. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ove necessario, linee guida per l’attuazione delle procedure di cui al capo II e III della presente legge. ”.
Art. 25. Disposizioni transitorie. Inserimento dell'articolo 14 sexies nella
1. Dopo l'articolo 14 quinquies della
“ Art. 14 sexies Disposizioni transitorie
1. Ferme restando le disposizioni di prima applicazione di cui all'articolo 14 quinquies, ai procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, l'esercizio e la modifica delle opere di sbarramento ed opere di ritenuta e a quelli connessi alle denunce di esistenza degli impianti esistenti, avviati alla data di entrata in vigore della
Art. 26. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.