Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 23/02/2016 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005 |
Art. 2. Funzioni delle province. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 39/2005 |
Art. 3. Funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 |
Art. 4. Programmazione regionale in materia di energia. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 39/2005 |
Art. 5. Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2005 |
Art. 6. Costruzione ed esercizio degli impianti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2005 |
Art. 7. Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico. Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 39/2005 |
Art. 8. Procedimento unico. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2005 |
Art. 9. Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2005 |
Art. 10. Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 39/2005 |
Art. 11. Interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 39/2005 |
Art. 12. Interventi soggetti a PAS. Modifiche all'articolo 16 bis della l.r. 39/2005 |
Art. 13. Attività libera. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 39/2005 |
Art. 14. Spese istruttorie. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 39/2005 |
Art. 15. Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 39/2005 |
Art. 16. Ripristino dei luoghi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 39/2005 |
Art. 17. Attestato di certificazione energetica. Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 39/2005 |
Art. 18. Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Modifiche all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 |
Art. 19. Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 |
Art. 20. Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 23 septies nella l.r. 39/2005 |
Art. 21. Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 39/2005 |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 5.4.257 - L.R. 23 febbraio 2016, n. 13.
Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015.
(B.U. 26 febbraio 2016, n. 7)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. La Regione, in attuazione della
2. Si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;
3. Si rende altresì necessario adeguare le disposizioni della
4. Di accogliere il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
5. È necessario disporre l’entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione del riordino delle competenze in materia di energia ai sensi della
Approva la presente legge
CAPO I
Ambito e finalità della disciplina. Modifiche alla
Art. 1. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 3 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della
“ d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, e le concessioni di cui all'articolo 14; ”.
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della
“ h bis) effettua i controlli necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ferme restando le competenze riservate ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila abitanti, ai sensi dell’articolo 3 ter; ”.
Art. 2. Funzioni delle province. Modifiche all'articolo 3 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 bis della
“ 1. Le province riportano nel proprio piano territoriale di coordinamento gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, di cui all’articolo 8, comma 2. ”.
Art. 3. Funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 3 ter della
1. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 3 ter della
“ m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3; ”.
Art. 4. Programmazione regionale in materia di energia. Modifiche all'articolo 6 della
1. Alla lettera c bis), del comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 5. Governo del territorio in funzione di attività energetiche. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“ 2. Nel rispetto del PAER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio previsti dalla
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della
“ c bis) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l'eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell'energia. ”.
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della
4. Al comma 5 dell'articolo 8 della
Art. 6. Costruzione ed esercizio degli impianti. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della
“ 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità alle norme di cui al titolo VI, capo V, della
3. Al comma 5 dell'articolo 10 della
Art. 7. Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico. Modifiche all'articolo 10 bis della
1. Il comma 3 dell’articolo 10 bis della
“ 3. I dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a cura dei soggetti gestori ai comuni interessati. ”.
Art. 8. Procedimento unico. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della
2. Al comma 8 dell’articolo 12 della
Art. 9. Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della
Art. 10. Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici. Modifiche all’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“ Art. 15 - Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici.
1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all’articolo 10, comma 1, del
2. Con l’atto di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla. ”.
Art. 11. Interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della
4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 16 della
Art. 12. Interventi soggetti a PAS. Modifiche all'articolo 16 bis della
1. Al comma 3 dell'articolo 16 bis della
Art. 13. Attività libera. Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 17 della
3. Le lettere a), b) ed f), del comma 2 dell'articolo 17 della
4. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 17 della
5. Al comma 4 dell'articolo 17 della
6. Al comma 5 dell'articolo 17 della
7. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 17 della
“ a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio; ”.
8. Al comma 6 dell'articolo 17 della
9. Ai commi 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 17 della
Art. 14. Spese istruttorie. Inserimento dell'articolo 18 bis nella
1. Dopo l'articolo 18 della
“ Art. 18 bis. Spese istruttorie
1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di autorizzazione, di concessione geotermica, nonché alle SCIA o alle PAS di cui all’articolo 3, a carico del richiedente, sono determinate in modo forfettario nella misura minima di euro 75,00. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in base al valore degli interventi e comunque, in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, della SCIA, o della PAS, e, nel caso dell'autorizzazione o concessione geotermica, eventualmente integrato al momento del relativo rilascio.
2. La Giunta regionale provvede con deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 ”Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni “, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale. ”.
Art. 15. Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 5 dell'articolo 20 della
“ 5. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 1000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l'intervento è in corso di esecuzione. ”.
2. Il comma 6 dell'articolo 20 della
Art. 16. Ripristino dei luoghi. Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 3 dell'articolo 21 della
“ 3. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l'opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a SCIA o PAS, intervenga l'accertamento di conformità di cui all'articolo 209 della
Art. 17. Attestato di certificazione energetica. Modifiche all'articolo 23 bis della
1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 23 bis della
Art. 18. Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Modifiche all'articolo 23 ter della
1. Al comma 1, dell’articolo 23 ter della
2. Il comma 2 dell’articolo 23 ter della
“ 2. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l’interazione dei dati tra comuni e Regione. ”.
3. Il comma 4 dell’articolo 23 ter della
“ 4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento ai comuni territorialmente competenti oppure alla Regione, a seconda di chi esercita il controllo sul contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. Tali amministrazioni competenti provvedono ad immettere i dati nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. ”.
Art. 19. Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 23 sexies della
1. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 23 sexies della
“ o) i termini e le modalità per l’invio dei rapporti di controllo attestanti l’avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici al comune qualora di popolazione superiore ai quarantamila abitanti o, per la restante parte del territorio, alla Regione. ”.
Art. 20. Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 23 septies nella
1. Dopo l'articolo 23 sexies della
“ Art. 23 septies - Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
1. Nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della
Art. 21. Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione. Modifiche all’articolo 39 della
1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 39 della
“ h) i criteri per la determinazione degli oneri di istruttoria e controllo per l'attività amministrativa di competenza comunale; ”.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 22. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 bis della