Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 28/06/2016 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Comprensori di bonifica. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 79/2012 |
Art. 2. Modificazioni dei comprensori. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 79/2012 |
Art. 3. Consorzi di bonifica. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 79/2012 |
Art. 4. Funzioni dell'assemblea consortile. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 79/2012 |
Art. 5. Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015. Inserimento dell’articolo 38 sexies nella l.r. 79/2012 |
Art. 6. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 79/2012 |
Art. 7. Modifiche al preambolo della l.r. 16/2016 |
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 26 della l.r.16/2016 |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 2.3.120 - L.R. 28 giugno 2016, n. 40.
Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016.
(B.U. 29 giugno 2016, n. 25)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il regolamento approvato con
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nelle more dell'individuazione delle società di revisione di cui all'articolo 20 della
2. È necessario prevedere che i bilanci di esercizio 2015 dei consorzi di bonifica siano approvati dall'assemblea consortile previo parere obbligatorio della Regione Toscana;
3. È opportuno modificare gli articoli 5, 6 e 7 della
4. Si rende necessario, non essendo entrata ancora in vigore la modifica disposta con l’articolo 26 della
5. In considerazione del termine di approvazione del bilancio di esercizio 2015, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Comprensori di bonifica. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“ Art. 5 Comprensori di bonifica
1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all’allegato A, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all’irrigazione.
2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la delimitazione è effettuata previa intesa con la Regione interessata.
3. L’allegato A contiene la delimitazione dei comprensori di bonifica estratta dalla cartografia consultabile a fini di pubblicità sul sito istituzionale della Regione Toscana. ”.
Art. 2. Modificazioni dei comprensori. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“ Art. 6 Modificazioni dei comprensori
1. L’allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della
2. Qualora sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, l’allegato A può essere modificato, secondo le procedure di cui al comma 1, previa intesa con la regione interessata. ”.
Art. 3. Consorzi di bonifica. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“ Art. 7 Consorzi di bonifica
1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio.
2. I consorzi, nell’articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l’obiettivo di una efficace presenza sull’intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo.
3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.
4. Per ciascuno dei comprensori indicati all’allegato A, è istituito un consorzio di bonifica.
5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato:
a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1;
b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2 ;
c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3;
d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4;
e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5 ;
f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6. ”.
Art. 4. Funzioni dell'assemblea consortile. Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), della
Art. 5. Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015. Inserimento dell’articolo 38 sexies nella
1. Dopo l’articolo 38 quinquies della
"Art. 38 sexies Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015
1. L’assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.
2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016. ”.
Art. 6. Sostituzione dell’allegato A della
1. L’allegato A di cui all’articolo 5 della
Art. 7. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 7 del preambolo della
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 26 della l.r.16/2016
1. L’articolo 26 della
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegato A
Comprensori di bonifica
(Omissis)