§ 2.3.120 - L.R. 28 giugno 2016, n. 40.
Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:28/06/2016
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Comprensori di bonifica. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 79/2012
Art. 2.  Modificazioni dei comprensori. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 79/2012
Art. 3.  Consorzi di bonifica. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 79/2012
Art. 4.  Funzioni dell'assemblea consortile. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 79/2012
Art. 5.  Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015. Inserimento dell’articolo 38 sexies nella l.r. 79/2012
Art. 6.  Sostituzione dell’allegato A della l.r. 79/2012
Art. 7.  Modifiche al preambolo della l.r. 16/2016
Art. 8.  Abrogazione dell’articolo 26 della l.r.16/2016
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 2.3.120 - L.R. 28 giugno 2016, n. 40.

Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016.

(B.U. 29 giugno 2016, n. 25)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

 

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

 

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

 

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, la parte III;

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

 

Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015)

 

Considerato quanto segue:

 

1. Nelle more dell'individuazione delle società di revisione di cui all'articolo 20 della l.r. 79/2012, visti i tempi indicati dalla legge stessa per l'approvazione da parte dell'assemblea consortile del bilancio di esercizio (30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento), si rende necessario modificare la l.r. 79/2012, con riferimento ai bilanci consuntivi 2015, per consentire alle assemblee dei consorzi di bonifica di procedere alla loro approvazione con la procedura vigente anteriormente alla modifica dell'articolo 20 della l.r. 79/2012 effettuata ai sensi della l.r. 16/2016;

 

2. È necessario prevedere che i bilanci di esercizio 2015 dei consorzi di bonifica siano approvati dall'assemblea consortile previo parere obbligatorio della Regione Toscana;

 

3. È opportuno modificare gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 79/2012 riorganizzandone le previsioni, in modo che ciascun articolo tratti di un solo argomento, ossia, rispettivamente, dei comprensori di bonifica, delle modificazioni dei comprensori e dei consorzi e che sia individuato per ogni consorzio il comprensorio corrispondente.

 

4. Si rende necessario, non essendo entrata ancora in vigore la modifica disposta con l’articolo 26 della l.r. 16/2016, modificare la delimitazione di un consorzio di bonifica, in particolare il comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord, mantenendone il perimetro attuale. Con riferimento, invece, ai Comuni di Badia Tedalda e Sestino, resta ferma l’esigenza che siano inseriti nel comprensorio dell’Alto Valdarno, dando seguito a quanto già previsto dall’articolo 34 bis della l.r. 79/2012;

 

5. In considerazione del termine di approvazione del bilancio di esercizio 2015, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Comprensori di bonifica. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 79/2012

1. L’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), è sostituito dal seguente:

“ Art. 5 Comprensori di bonifica

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all’allegato A, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all’irrigazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la delimitazione è effettuata previa intesa con la Regione interessata.

3. L’allegato A contiene la delimitazione dei comprensori di bonifica estratta dalla cartografia consultabile a fini di pubblicità sul sito istituzionale della Regione Toscana. ”.

 

     Art. 2. Modificazioni dei comprensori. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 79/2012

1. L’articolo 6 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6 Modificazioni dei comprensori

1. L’allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Si prescinde dal parere se non viene reso entro trenta giorni dall’assegnazione.

2. Qualora sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, l’allegato A può essere modificato, secondo le procedure di cui al comma 1, previa intesa con la regione interessata. ”.

 

     Art. 3. Consorzi di bonifica. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 79/2012

1. L’articolo 7 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7 Consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio.

2. I consorzi, nell’articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l’obiettivo di una efficace presenza sull’intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo.
3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.

4. Per ciascuno dei comprensori indicati all’allegato A, è istituito un consorzio di bonifica.

5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato:

a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1;

b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2 ;

c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3;

d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4;

e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5 ;

f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6. ”.

 

     Art. 4. Funzioni dell'assemblea consortile. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 79/2012

1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), della l.r. 79/2012 le parole: " all'adozione e " sono soppresse.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015. Inserimento dell’articolo 38 sexies nella l.r. 79/2012

1. Dopo l’articolo 38 quinquies della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

"Art. 38 sexies Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015

1. L’assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016. ”.

 

     Art. 6. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 79/2012

1. L’allegato A di cui all’articolo 5 della l.r. 79/2012, è sostituito dall’allegato A della presente legge.

 

     Art. 7. Modifiche al preambolo della l.r. 16/2016

1. Il punto 7 del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 ) è soppresso.

 

     Art. 8. Abrogazione dell’articolo 26 della l.r.16/2016

1. L’articolo 26 della l.r. 16/2016 è abrogato.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegato A

Comprensori di bonifica

(Omissis)