§ 6.1.206 - L.R. 23 novembre 2015, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" e successive modificazioni (legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/11/2015
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Modificazioni dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale di contabilità.
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale di contabilità.
Art. 5.  Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge regionale di contabilità.
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale di contabilità.
Art. 7.  Modificazioni dell'articolo 11-bis della legge regionale di contabilità.
Art. 8.  Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale di contabilità.
Art. 9.  Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Art. 10.  Modificazioni dell'articolo 13-bis della legge regionale di contabilità.
Art. 11.  Inserimento dell'articolo 13-ter nella legge regionale di contabilità.
Art. 12.  Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità.
Art. 13.  Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità.
Art. 14.  Modificazione dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità.
Art. 15.  Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale di contabilità.
Art. 16.  Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale di contabilità.
Art. 17.  Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale di contabilità.
Art. 18.  Modificazioni all'articolo 34 della legge regionale di contabilità.
Art. 19.  Modificazione dell'articolo 35 della legge regionale di contabilità.
Art. 20.  Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità.
Art. 21.  Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale di contabilità.
Art. 22.  Modificazioni all'articolo 39-bis della legge regionale di contabilità.
Art. 23.  Inserimento dell'articolo 39-quater nella legge regionale di contabilità.
Art. 24.  Inserimento dell'articolo 39-quinquies nella legge regionale di contabilità.
Art. 25.  Abrogazioni.
Art. 26.  Disposizioni transitorie in materia di accertamento di entrate tributarie e di copertura degli investimenti.
Art. 27.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 28.  Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto [...]
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 6.1.206 - L.R. 23 novembre 2015, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(B.U. 25 novembre 2015, n. 47 - Numero straordinario 1)

 

Art. 1. Disposizioni generali.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4-octies, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione e i propri enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Regione medesima.

 

     Art. 2. Modificazioni dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità.

1. All'articolo 3 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: ", sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti" sono sostituite dalle parole: "agli effetti del bilancio vigente";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;

c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011.";

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 4 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Bilancio di previsione)

1. In relazione a quanto disposto al punto 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno oppure non oltre i 30 giorni dalla presentazione da parte dello Stato del proprio disegno di legge di stabilità se la presentazione è successiva al 1° ottobre, ed è approvato con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.".

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 6 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale)

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'approvazione della delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, la Giunta regionale approva il documento tecnico di accompagnamento, che deve essere trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale, ed il bilancio finanziario gestionale.

2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio la Giunta regionale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 5. Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge regionale di contabilità.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale di contabilità è inserito il seguente:

"Art. 8 bis. (Documento di economia e finanza regionale)

1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, individua, in particolare, con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione, gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.

2. La Giunta regionale approva il DEFR entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio regionale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio Regolamento interno.

3. La Giunta regionale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio regionale una nota di aggiornamento al DEFR medesimo. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFR.".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 9 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Legge di stabilità regionale e legge collegata)

1. Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di stabilità regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'eventuale disegno di legge collegato.

2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilità regionale può contenere disposizioni in materia di personale regionale, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

3. Il disegno di legge collegato può contenere disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR nonché per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione e per l'adeguamento della normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e comunitaria nonché l'abrogazione di disposizioni desuete.".

 

     Art. 7. Modificazioni dell'articolo 11-bis della legge regionale di contabilità.

1. All'articolo 11-bis della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: ", disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio" sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 8. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 12 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Garanzie prestate dalla Regione)

1. Con legge regionale può essere autorizzata la prestazione da parte della Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni.

2. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione così come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.".

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 13 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Variazioni di bilancio)

1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 la Giunta regionale può:

a) apportare al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma e titolo, in relazione all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) apportare le altre variazioni previste dall'articolo 46, comma 3, e dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilità in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

c) effettuare modifiche agli elenchi di cui all'articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011;

d) apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permute di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFR.

3. Il dirigente competente in materia finanziaria può:

a) effettuare le variazioni di cui all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilità in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) effettuare i prelievi dai fondi di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. I dirigenti sono autorizzati ad effettuare con proprio provvedimento storni di cassa fra i propri capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato.

5. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.

6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, nei casi in cui la variazione di bilancio è di competenza della Giunta regionale o del dirigente competente in materia finanziaria è disposta, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli.".

 

     Art. 10. Modificazioni dell'articolo 13-bis della legge regionale di contabilità.

1. All'articolo 13-bis della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: ", prevedendo ove necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base da destinare anche al rimborso allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati. Per tali fini possono essere istituiti fondi tra le partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata dallo Stato, nonché appositi fondi, collocati in specifiche unità previsionali di base, per le ulteriori somme necessarie per l'esercizio delle predette funzioni" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 11. Inserimento dell'articolo 13-ter nella legge regionale di contabilità.

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale di contabilità è inserito il seguente:

"Art. 13 ter. (Assestamento del bilancio)

1. La legge di assestamento non è accompagnata dalla legge di stabilità e dalla legge collegata e può contenere anche le tipologie di disposizioni indicate dall'articolo 9.

2. Qualora, nell'ultimo anno della legislatura regionale, sia stato approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire, per i primi mesi dell'anno successivo, la continuità nella gestione e nell'attività dell'amministrazione regionale, rinviando al nuovo esecutivo regionale l'approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmatico - finanziaria, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione dell'assestamento del primo anno di legislatura, la Giunta regionale può presentare al Consiglio un disegno di legge di stabilità regionale e l'eventuale disegno di legge collegato.".

 

     Art. 12. Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 16 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme stanziate nel bilancio regionale, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio regionale, per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale, sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.".

 

     Art. 13. Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 22 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Conti giudiziali)

1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia.

2. Con il regolamento di contabilità sono individuati i soggetti tenuti alla resa del conto nonché i criteri, le modalità e i termini per la sua presentazione.".

 

     Art. 14. Modificazione dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità.

1. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità le parole: ", qualora la differenza fra l'entità di ogni singola entrata e l'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di accertamento, di riscossione e di versamento non risulti superiore all'importo di euro 50,00" sono sostituite dalle parole: "di importo non superiore a euro 10,00".

 

     Art. 15. Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 28 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Impegni di spesa)

1. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché decorrenti da uno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, per interventi per i quali le disposizioni normative ne prevedono la durata eccedente quella del bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura.

2. Prima dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa la struttura regionale competente ha l'obbligo di accertare che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica.

3. Le somme iscritte nel bilancio regionale per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.".

 

     Art. 16. Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale di contabilità.

1. All'articolo 29 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 5 e 6 sono abrogati;

b) nel comma 2 dopo le parole: "per la materia di competenza" sono inserite le parole: "o altri funzionari individuati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla medesima";

c) nel comma 3 il primo periodo è soppresso;

d) nel comma 4 le parole: ", eccetto quanto stabilito per i funzionari delegati" sono soppresse;

e) nel comma 7 le parole: "di bilancio" sono sostituite dalle parole: "finanziaria o suo delegato, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità".

 

     Art. 17. Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale di contabilità.

1. All'articolo 30 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere, secondo le modalità riportate sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori, in uno dei modi seguenti:

a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche o istituti di credito;

b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore;

c) accreditamento in conto corrente postale del creditore;

d) accreditamento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalità stabilite dalla convenzione di tesoreria;

e) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno di traenza e quietanza intestato al creditore e ad esso consegnato o spedito con tassa e spese a suo carico;

f) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del destinatario;

g) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

     Art. 18. Modificazioni all'articolo 34 della legge regionale di contabilità.

1. All'articolo 34 della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della rubrica sono inserite le parole: "e gestionale";

b) nel comma 1 dopo le parole: "sugli atti amministrativi" sono inserite le parole: "e gestionali";

c) nel comma 2 le parole: "del documento tecnico" sono sostituite dalle parole: "del bilancio e all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione";

d) nel comma 3 le parole: "del documento tecnico" sono sostituite dalle parole: "del bilancio" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione";

e) nel comma 7 le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle parole: "trenta giorni";

f) nel comma 8 il secondo periodo è soppresso;

g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Gli accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del bilancio regionale previsti da proposte di deliberazione della Giunta regionale sono registrati, di norma, prima del loro inserimento nell'ordine del giorno della giunta. Qualora ricorra il caso di cui al comma 7 la proposta di deliberazione non può essere inserita nell'ordine del giorno ed è restituita tempestivamente alla struttura competente per le modifiche che si rendono necessarie.

8-ter. Il presente articolo si applica anche ai fini della registrazione della prenotazione dei futuri impegni di spesa derivanti da atti amministrativi o gestionali.".

 

     Art. 19. Modificazione dell'articolo 35 della legge regionale di contabilità.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale di contabilità è inserito il seguente:

"3-bis. La documentazione da trasmettere alla tesoreria della Regione, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del punto 11 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, può essere sostituita a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze e flussi informatici.".

 

     Art. 20. Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 36 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 36 (Rendiconto generale)

1. Con regolamento la Giunta regionale fissa criteri e modalità di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonché la decorrenza di efficacia dei criteri stessi in applicazione dei principi contabili previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. I criteri di valutazione devono essere differenziati in relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio ed essere definiti in base a criteri di carattere economico, tenendo conto, nei casi non disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, delle norme del codice civile o delle norme fiscali in vigore. Nel regolamento possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore.".

 

     Art. 21. Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale di contabilità.

1. L'articolo 39 della legge regionale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Indebitamento)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono indebitamento le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici e società a totale partecipazione pubblica, solo se la Regione si assume, in relazione ad esse, l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento direttamente agli istituti finanziatori.

2. Non costituiscono indebitamento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311:

a) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino direttamente a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale regionale integrato le passività cui corrispondono attività finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo della destinazione delle stesse a spese di investimento.

4. Il ricorso all'indebitamento è ammesso esclusivamente per finanziare spese di investimento con la contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

5. Ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, in caso di superamento del limite determinato ai sensi del predetto comma, la Regione non può assumere nuovo debito fino a quando tale limite non risulta rispettato.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera g), della legge n. 350 del 2003, ai fini della disciplina sull'indebitamento costituiscono investimenti i contributi in conto capitale, anche in annualità, e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura delle società strumentali della Regione o di altri enti od organismi appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni.

7. Al fine di garantire il puntuale pagamento degli oneri afferenti le rate di ammortamento dei mutui o delle altre forme di indebitamento, la Regione può rilasciare al proprio tesoriere apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo ed è notificato al tesoriere, che è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.".

 

     Art. 22. Modificazioni all'articolo 39-bis della legge regionale di contabilità.

1. All'articolo 39-bis della legge regionale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni" sono soppresse;

b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

 

     Art. 23. Inserimento dell'articolo 39-quater nella legge regionale di contabilità.

1. Dopo l'articolo 39-ter della legge regionale di contabilità è inserito il seguente:

"Art. 39 quater (Regolamento di contabilità)

1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento di contabilità, che disciplina i compiti e le attività dell'Ufficio competente per il controllo contabile e per il bilancio relativamente all'applicazione della presente legge e reca le altre disposizioni integrative necessarie per l'attuazione della stessa.".

 

     Art. 24. Inserimento dell'articolo 39-quinquies nella legge regionale di contabilità.

1. Dopo l'articolo 39-quater della legge regionale di contabilità è inserito il seguente:

"Art. 39 quinquies (Consolidamento dei bilanci)

1. Ai fini della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto, il rendiconto consolidato è approvato dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del disegno di legge relativo al rendiconto della Regione dell'anno di riferimento ed è trasmesso al Consiglio regionale a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del disegno di legge concernente il rendiconto della Regione. A tal fine il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

2. Ai fini della redazione del bilancio consolidato previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto, il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale.

3. Per le finalità previste da questo articolo gli enti e organismi strumentali e le società sono tenuti a fornire nei tempi richiesti i dati e le informazioni necessarie.".

 

     Art. 25. Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 31, 32, 37, il comma 1 dell'articolo 38 e 39-ter della legge regionale di contabilità e successive modificazioni.

 

     Art. 26. Disposizioni transitorie in materia di accertamento di entrate tributarie e di copertura degli investimenti.

1. Fino all'emanazione da parte dello Stato del provvedimento che, ai sensi del comma 4-octies dell'articolo 79, disciplina gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, tale disciplina è regolata secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'accertamento da parte della Regione Trentino-Alto Adige delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa.

3. Le entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato, sono accertate per cassa; l'accertamento e l'imputazione nell'anno di riferimento da parte della Regione degli acconti riguardanti tali entrate è effettuato per cassa. I conguagli sono accertati secondo le modalità indicate al comma 6. Per la Regione l'applicazione del principio dell'accertamento per cassa secondo quanto previsto da questo comma decorre dalla data individuata nell'atto di modifica del "decreto dei versamenti diretti" di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2011, che consenta di avvicinare l'ammontare degli incassi all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento; fino a tale data l'accertamento e l'imputazione sono effettuati secondo le modalità seguite prima della data di entrata in vigore di questo articolo.

4. Le entrate tributarie devolute alla Regione integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sono accertate nel seguente modo:

a) per ciascun esercizio l'accertamento degli acconti è inizialmente effettuato nell'importo determinato con i dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto;

b) la base di riferimento per gli acconti di cui al punto a) è aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale;

c) la Regione imputa contabilmente gli acconti all'esercizio in cui è effettuato l'accertamento.

5. L'accertamento degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato, è adeguato sulla base dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni di cui al punto a) del comma 4 sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie dell'esercizio rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati). Gli indicatori utilizzati per l'accertamento degli acconti sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti dalla tabella "Sintesi del Bilancio dello Stato" del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto.

6. All'accertamento dei conguagli relativi alle entrate devolute si provvede sulla base della relativa comunicazione della Ragioneria dello Stato; in assenza di tale comunicazione entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento la Regione definisce, accerta e imputa comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie. Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessità di restituire al bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, la Regione effettua una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, la Regione cancella il residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario.

7. Gli accantonamenti a carico della Regione sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sarà posto a carico dell'ente. A seguito della quantificazione definitiva dell'accantona-mento da parte dello Stato, la Regione provvede:

a) all'impegno della relativa spesa e all'accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata;

b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera a), versato in entrata del bilancio con imputazione all'accerta-mento delle entrate tributarie.

Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento della Regione, dato che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di indebitamento, le spese relative agli accantonamenti previsti dalle disposizioni statutarie continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilità interno.

8. Per la Regione i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non già contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione sono accertate ed imputate all'anno di corresponsione da parte dello Stato.

9. Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di ammini-strazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio 2015 a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
b) il 50 per cento delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberati, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);

c) le riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate - risultanti da un titolo giuridico perfezionato - non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

10. In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente - tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate - non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalla Regione, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

11. Almeno in sede di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

a) alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;

b) all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;

c) agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera a) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c) del comma 9, realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie e finali.

1. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti entro il 31 dicembre 2015, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione, purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Fermi restando i limiti previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'attivazione delle gestioni di fondi al di fuori del bilancio, la disciplina prevista dal medesimo decreto per tali gestioni si applica dal 1° gennaio 2017.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria, è posticipato all'esercizio 2017. Conseguentemente trova applicazione il posticipo di un anno previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 è predisposto ai sensi della legge regionale di contabilità nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 79 dello Statuto, è posticipata al 2017 l'adozione del bilancio consolidato.

4. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle modalità definite nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 e successivi.

5. Fermo restando l'obbligo di adeguare il presente comma alle disposizioni statali concernenti il coordinamento tra le norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 e quelle della legge n. 243 del 2012 in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992:

a) le somme iscritte nel bilancio regionale sugli esercizi antecedenti il 2016 per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini;

b) le spese di investimento soggette a gara, in presenza di una procedura di gara di affidamento attivata entro il 31 dicembre 2015, possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato anche in assenza di aggiudicazione definitiva.

6. Sui fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'articolo 39-quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 già conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti secondo le modalità vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, è integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile.

7. Dal 2016 la Regione adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

8. Salve le modificazioni apportate da questa legge all'articolo 9 della legge regionale di contabilità, questa legge si applica dal 1° gennaio 2016, subordinatamente all'emanazione da parte dello Stato dei provvedimenti di cui all'articolo 79, comma 4-octies, dello Statuto.

 

     Art. 28. Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" in materia di prestazione di garanzie fideiussorie.

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dopo le parole: "stanziamenti necessari" sono inserite le parole: ", in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione, come definiti con deliberazione della Giunta regionale";

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.