Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 10/05/2016 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Norme finali. |
§ 1.4.221 - Decreto Presidenziale 10 maggio 2016, n. 11.
Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Presidenziale 15 febbraio 2012, n. 28, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione.
(G.U.R. 24 giugno 2016, n. 27 - S.O. n. 23)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste la
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata
Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della
I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";
Vista la
Visto il
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli uffici speciali e agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014, inerente il processo di revisione biennale dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nel quale, tra l'altro, viene suggerito ai fini dell'adozione del regolamento di mantenere l'attuale formulazione vigente e quindi inalterato l'articolazione, limitandosi a sostituire solo le Tabelle "A" e "B", allegate al citato
Ritenuto di condividere quanto argomentato nel parere dall'Ufficio legislativo e legale di mantenere inalterato il testo del regolamento approvato con
Vista la nota prot. n. 125694 del 9 ottobre 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica fornisce ulteriori indicazioni esplicative, alla luce del citato parere, in ordine al procedimento di revisione biennale dei procedimenti amministrativi;
Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della programmazione, svolta in linea ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Vista la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della Programmazione con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "A" al
Vista la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "B" al
Vista la relazione con cui si motiva, per i procedimenti amministrativi di competenza, la ragione che rende necessaria la revisione e per quelli inseriti nella citata tabella "B", la giustificazione della fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;
Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alle Tabelle "B", sussistono le motivazioni previste dai citati comma 2-ter dell'articolo 2 della
Vista la nota prot. n. 61561 del 7 maggio 2015, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B" per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
Visto il parere n. 942/15 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 20 ottobre 2015;
Vista la
Decreta
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Con il presente regolamento si sostituiscono le tabelle "A" e "B" allegate al
2. I procedimenti di competenza del Dipartimento regionale della Programmazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle "A" e "B" allegate, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle Tabelle "A" e "B" allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.
Art. 2. Norme finali.
1. Restano ferme le disposizioni del
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.