Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.10 beni culturali |
Data: | 30/06/2016 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Istituzione della tabella degli enti, istituti delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale) |
Art. 3. (Criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale) |
Art. 4. (Collaborazione al programma di attività culturali) |
Art. 5. (Partecipazione al Servizio bibliotecario nazionale) |
Art. 6. (Documentazione per l'accesso al contributo annuale) |
Art. 7. (Clausola valutativa) |
Art. 8. (Abrogazioni) |
Art. 9. (Norma finanziaria) |
§ 3.10.45 - L.R. 30 giugno 2016, n. 13. [1]
Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale).
(B.U. 7 luglio 2016, n. 27)
Art. 1. (Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, la Regione sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 2.
Art. 2. (Istituzione della tabella degli enti, istituti delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.
2. Ai fini dell'iscrizione nella tabella di cui al comma 1, gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni sono tenute ad essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti;
b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività presso una sede adeguata;
c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;
d) garantire una larga utenza delle loro iniziative ed assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.
Art. 3. (Criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale)
1. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della commissione consiliare competente, approva ogni tre anni, in osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, i criteri per l'ammissione alla tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale, nonché le modalità di accesso di tali soggetti al contributo regionale.
2. La tabella di cui al comma 1 ha validità triennale.
Art. 4. (Collaborazione al programma di attività culturali)
1. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.
Art. 5. (Partecipazione al Servizio bibliotecario nazionale)
1. Le biblioteche e i centri di documentazione degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale partecipano al Servizio bibliotecario nazionale tramite l'adesione ad uno dei poli presenti sul territorio regionale e condividono con la Regione il patrimonio di conoscenza prodotto attraverso progetti di catalogazione, inventariazione e digitalizzazione.
Art. 6. (Documentazione per l'accesso al contributo annuale)
1. Gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni inseriti nella tabella sono tenuti a fornire alla Regione i documenti statutari e di bilancio, nonché la relazione sulle attività svolte annualmente, ferma restando la possibilità dell'amministrazione regionale di richiedere ulteriore documentazione inerente l'attività dell'istituto.
Art. 7. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della revisione dei criteri per l'ammissione alla tabella e delle modalità di accesso dei soggetti al contributo in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) le finalità della legge programmate o perseguite nel periodo di riferimento;
b) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari inseriti in tabella, nonché l'entità dei finanziamenti assegnati;
c) le criticità emerse nell'attuazione della legge e le eventuali proposte di modifica dei criteri.
3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 9.
Art. 8. (Abrogazioni)
1. La
Art. 9. (Norma finanziaria)
1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 3, quantificati in euro 570.000,00 nell'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e di cassa, e iscritti nella missione 05, programma 05.02, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse afferenti la
2. Per il completamento dell'attuazione della presente legge, alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, rimodulate nelle quote per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste all' articolo 38, comma 2, del
[1] Abrogata dall'art. 45 della