§ 3.1.164 - L.R. 16 maggio 2016, n. 11.
Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:16/05/2016
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifica all' articolo 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21)


§ 3.1.164 - L.R. 16 maggio 2016, n. 11.

Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica).

(B.U. 19 maggio 2016, n. 20)

 

Art. 1. (Modifica all' articolo 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica) è sostituito dal seguente: "3. Nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009). ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 21/1991 è aggiunto il seguente: "3 bis. Negli esercizi commerciali individuati in base all' articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale. " [1].


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2017, n. 66, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.