§ 1.6.60 - L.R. 29 luglio 2016, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:29/07/2016
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2007)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 23/2007)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2007)
Art. 5.  (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 23/2007)
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2007)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 18 della l.r. 23/2007)
Art. 8.  (Sostituzione dell’Allegato A - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995)
Art. 9.  (Inserimento dell’Allegato B – Riduzioni percentuali del tributo in ragione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni ai sensi dell’articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006) [...]
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.6.60 - L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

(B.U. 30 luglio 2016, n. 15)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“ 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo è determinato nelle misure di cui all'Allegato A.

3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:

a. rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;

b. rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione;

c. rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

d. rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

e. rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;

f. scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;

g. scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;

h. scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;

i. fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

j. fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

k. fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;

l. rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;

m. rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico. ”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 23/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Ai Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal medesimo articolo 205, comma 3. ”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Ai sensi dell’articolo 205, comma 3 septies, del d.lgs.152/2006, l’addizionale non si applica ai Comuni o alle Unioni di Comuni che abbiano ottenuto la deroga sul raggiungimento dei risultati di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1 bis, del d.lgs.152/2006, o che abbiano conseguito, nell’anno precedente, una produzione pro capite di rifiuti, in base all’accertamento effettuato a cura dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto alla media dell’ambito regionale, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.”.

5 ter. Ai sensi dell’articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006, i Comuni o Unioni di Comuni i quali, in base all’accertamento annuale effettuato dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell’anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3 bis, riportata nell’Allegato B.”.

3. Il comma 7 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale, recante, nella causale, i quantitativi in chilogrammi di rifiuti sottoposti alle operazioni stesse.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il mancato versamento del tributo nei termini di cui al comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui all'articolo 10, determina, in ogni caso, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino alla data in cui risulta accertata l’avvenuta regolarizzazione.”.

 

     Art. 5. (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 23/2007)

1. L’articolo 15 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento di programmi regionali in campo ambientale per le finalità previste dall’articolo 3, comma 27, della l. 549/1995.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ai sensi dell’articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs.152/2006, il gettito dell’addizionale di cui all’articolo 5 è destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dalla vigente pianificazione di settore, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 quater e 206 quinquies del d.lgs.152/2006, il cofinanziamento degli impianti ed attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.”.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 18 della l.r. 23/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’Allegato A - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995)

1. L’Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Allegato A (Articolo 3)

Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

 

Tipologia dei rifiuti

Importo in euro per kg

Importo in euro per ton

a. Rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione

0,0025

2,5

b. Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione

0,0050

5

c. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi

0,010

10

d. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi

0,015

15

e. Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

 

 

(Tale categoria include il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica e destinato ad operazioni di ingegneria interna all’impianto; pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente tabella, tale rifiuto sarà sottoposto al versamento del tributo)

0,015

15

f. Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo

0,0030

3

g. Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4

0,002

2

h. Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4

0,003

3

i. Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi

0,0030

3

j. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi

0,002

2

k. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi

0,003

3

l. Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico

0,0040

4

m. Rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico

0,002

2

 

L'addizionale del 20 per cento di cui all’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, si applica alla categoria di rifiuti di cui alla lettera e) ed al relativo importo. ”.

 

     Art. 9. (Inserimento dell’Allegato B – Riduzioni percentuali del tributo in ragione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni ai sensi dell’articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006)

1. Dopo l’Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“ Allegato B (Articolo 5)

Tabella - Riduzioni percentuali del tributo in ragione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni, ai sensi dell’articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006.

 

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale (articolo 205 del d.lgs.152/2006)

Percentuale di riduzione del tributo

0,01% - 10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%”

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della l.r. 23/2007 così come modificata dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2016-2018, a decorrere dal 2017:

Anno 2017

stato di previsione dell’entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte e tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”;

Anno 2018

stato di previsione dell’entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte e tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.