Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.2 alimenti di origine animale |
Data: | 07/01/2016 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 |
Art. 2. Disposizioni transitorie |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 4.2.140 - D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 3.
Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
(G.U. 11 gennaio 2016, n. 7)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 26 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni al
1. Al
a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del
b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.».
Art. 2. Disposizioni transitorie
1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.