§ 41.7.353 - D.Lgs. 13 gennaio 2016, n. 14.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:13/01/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1. 


§ 41.7.353 - D.Lgs. 13 gennaio 2016, n. 14.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio.

(G.U. 8 febbraio 2016, n. 31)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste»;

     Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

     Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

     Visto l'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

     Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma primo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle politiche agricole alimentari e forestali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. - 1. Tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le funzioni sono esercitate in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonchè con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 afferente la conservazione della diversità biologica. È fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre ferme le procedure previste dalla normativa statale in materia di attività internazionale delle Regioni e degli enti locali.

     2. La configurazione unitaria del Parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia autonoma di Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonchè da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese e gli oneri di missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici e le modalità di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di cui al comma 1.

     3. Il comitato di coordinamento e di indirizzo è costituito entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1; si considera validamente costituito con la designazione dei rappresentanti degli enti territoriali di cui al comma 2 e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.

     4. Le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del parco predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma, in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette. A tal fine le Province autonome, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento, assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati. Le Province autonome assicurano il coordinamento delle leggi provinciali vigenti, anche mediante la loro modificazione, con il piano e il regolamento approvati.

     5. Al fine di garantire l'effettività della configurazione unitaria del Parco e della relativa tutela, le proposte di piano e di regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, per la verifica di conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato. In sede di espressione del parere, il Ministero può richiedere modifiche e integrazioni alle proposte pervenute per assicurare le finalità del presente comma, garantendo comunque la compatibilità con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Le proposte di modifica del piano e del regolamento, nonchè della perimetrazione del Parco sono predisposte e approvate dalle Province autonome, per le parti di rispettiva competenza territoriale, con le medesime procedure previste dal presente comma e dal comma 4.

     6. Salve le attribuzioni del comitato, le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province autonome, anche tramite appositi enti disciplinati con legge provinciale. Le Province autonome assicurano appropriate forme di consultazione e di partecipazione delle comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonchè delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente nel territorio delle Province autonome la sorveglianza è esercitata dal rispettivo Corpo forestale provinciale.

     7. Gli oneri, relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province autonome. I predetti oneri, a richiesta delle Province o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra le Province e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato per i parchi nazionali. Gli oneri sono assunti dalle Province, nel limite di euro 5.492.000,00, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

     8. L'onere di cui al comma 7 è ripartito tra le Province autonome secondo criteri definiti mediante apposita intesa. Con specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali competenti sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Ogni ulteriore spesa, rispetto all'onere di cui al comma 7, è assunta dalle Province autonome nonchè dalla Regione Lombardia, per la rispettiva parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     9. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa di cui al comma 1, sono inquadrati nei ruoli delle Province autonome o degli enti di gestione dalle stesse individuati, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza allegata all'intesa di cui al comma 1, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è oggetto di revisione concordata mediante intesa tra lo Stato e le Province al fine di garantire la corrispondenza con eventuali disposizioni normative statali in materia di inquadramento giuridico del personale entrate in vigore nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'intesa e l'entrata in vigore del presente decreto. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di assegnazione e spetta il trattamento economico fondamentale in godimento, all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello di destinazione è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. È comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative in materia delle Province autonome.

     10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, le Province autonome o gli enti di gestione dalle stesse individuati subentrano, rispettivamente, nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

     11. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Dalle procedure non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto in esito alle predette procedure concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative della Provincia autonoma di Trento.

     12. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. Le Province subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili ai beni di cui al periodo precedente che fanno capo agli organi e alle strutture periferiche del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio di rispettiva competenza. Resta fermo quanto previsto dall'intesa del comma 1 con riferimento all'assegnazione dei beni disciplinati dal presente comma ricadenti nel territorio della Regione Lombardia, nonchè i rapporti giuridici facenti capo agli organi centrali del medesimo Consorzio, anche sulla base di appositi accordi con le Province.

     13. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente articolo o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della legge della Regione Lombardia, che recepisce l'intesa di cui al comma 1. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, i mandati relativi al direttore del Parco in carica e al presidente in carica operanti in regime di prorogatio sono prorogati fino alla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1.

     14. Il comitato costituito ai sensi dei commi 2 e 3 esercita le funzioni ad esso demandate dalla data indicata dal comma 13.

     15. Fino all'approvazione del piano e del regolamento del Parco continua ad applicarsi la disciplina di tutela e salvaguardia del Parco nazionale dello Stelvio vigente alla data indicata dal comma 13.».