§ 15.6.69 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71.
Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.6 valori mobiliari
Data:18/04/2016
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 15.6.69 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71.

Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

(G.U. 20 maggio 2016, n. 117)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

     Vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni;

     Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare gli articoli 9 e 10, contenenti principi e criteri direttivi per l'attuazione, rispettivamente, della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/91/UE;

     Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     Considerato che le modifiche da introdurre nel TUF in attuazione della direttiva 2014/91/UE riguardano, tra l'altro, le sanzioni previste anche nella direttiva 2014/65/UE e considerata la necessità di allineare la disciplina sanzionatoria degli Oicr italiani al quadro normativo europeo nel settore dei servizi finanziari;

     Considerato che il criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge n. 114 del 2015, autorizza il Governo ad adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dott. Matteo Renzi è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

     «13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis.

     13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.»;

     b) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 3, lettera b), le parole: «o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo» sono soppresse;

     2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr.»;

     c) dopo l'articolo 98-quinquies è inserito il seguente:

     «Art. 98-sexies. (Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni). - 1. Gli articoli 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse nell'ambito di un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM.»;

     d) all'articolo 188, comma 1, ultimo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile»;

     e) all'articolo 189, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile»;

     f) all'articolo 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile»;

     2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3,» sono soppresse;

     3) al comma 2-bis, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

     «b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative;

     b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative.»;

     g) all'articolo 190-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     « 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, applicano la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.»;

     h) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:

     «Art. 191. (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita). - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 94, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.

     2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.

     3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

     4. Chiunque viola l'articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM.

     5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

     6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 188, comma 2-bis, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.

     7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonchè l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

     8. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

     i) all'articolo 194-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, le parole: «Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie» sono sostituite dalle seguenti: «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni»;

     2) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

     «h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

     l) all'articolo 194-quater, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo le parole: «79-bis» sono inserite le seguenti: «98-ter, commi 2 e 3»;

     2) dopo le parole: «delle relative disposizioni attuative,» sono inserite le seguenti: «e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater»;

     m) dopo l'articolo 194-sexies è inserito il seguente:

     «Art. 194-septies. (Dichiarazione pubblica). - 1. Per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.»;

     n) all'articolo 195-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti» sono soppresse;

     2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. La Banca d'Italia o la Consob escludono la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:

     a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

     b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.»;

     o) all'articolo 195-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate»;

     2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonchè alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.