§ 5.2.140 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 85.
Disposizioni in materia di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza. Modifiche alla l.r. 38/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:29/12/2015
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’ articolo 59 bis nella l.r. 38/2007
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.2.140 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 85.

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza. Modifiche alla l.r. 38/2007.

(B.U. 31 dicembre 2015, n. 58)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), l) e z), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

 

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2011, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) ed in particolare l’articolo 176 (Provvedimenti in casi di somma urgenza);

 

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

 

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Dal 1° gennaio 2016, così come previsto dall’articolo 9 della l.r. 22/2015, è previsto il passaggio delle funzioni e del relativo personale dalle province alla Regione ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

 

2. Tale acquisizione di nuove funzioni determina, da parte della Regione Toscana, la necessità di definire con maggiore puntualità le modalità organizzative di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza, per assicurare una puntuale ed uniforme applicazione, da parte degli uffici regionali, della normativa nazionale di riferimento, rinvenibile nell’articolo 176 del d.p.r. 207/2010, in particolar modo in materia di difesa del suolo e viabilità di interesse regionale, ambiti in cui è frequente l’utilizzo della procedura di somma urgenza soprattutto nei sempre più numerosi casi di emergenze derivanti da calamità naturali;

 

3. L’inserimento dell’articolo 59 bis nella l.r. 38/2007 mira, pertanto, a stabilire i principi fondamentali, da attuarsi, poi, mediante il provvedimento di cui all’articolo 59, comma 1, della medesima l.r. 38/2007, relativamente alla disciplina delle modalità per l’acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 176 del d.p.r. 207/2010;

 

4. È necessario garantire l’immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia difesa del suolo e viabilità, alla Regione a partire dal 1° gennaio 2016;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Inserimento dell’ articolo 59 bis nella l.r. 38/2007

1. Dopo l’articolo 59 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

“ Art. 59 bis. Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza

1. Il provvedimento di cui all’articolo 59, comma 1, disciplina inoltre le modalità per l’acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 176 del d.p.r. 207/2010, ed individua in particolare:

a) le modalità per la selezione degli operatori economici, anche attraverso la predisposizione di un apposito elenco su base territoriale;

b) le modalità organizzative delle procedure di somma urgenza, ivi incluse le modalità di effettuazione dei controlli. ”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.