Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 presidente - giunta - assessorati |
Data: | 28/12/2015 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 1.3.70 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari.
(G.U.R. 8 gennaio 2016, n. 1)
Art. 1. Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari.
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis. Norme in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari
1. I contributi erogati dall'Assemblea regionale siciliana a favore dei Gruppi parlamentari per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della
2. L'Assemblea regionale siciliana è autorizzata ad implementare, secondo disposizioni adottate ai sensi del proprio Regolamento interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, i contributi erogati nella XVI legislatura a favore dei Gruppi parlamentari sino al soddisfacimento del costo complessivo relativo all'IRAP, di cui agli articoli da 1 a 27 del
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.