Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 20/04/2016 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unione di comuni) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016 (Dirigenti apicali) |
Art. 3. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio metropolitano) |
Art. 4. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale) |
Art. 5. Modifica dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2016 (Voto ponderato) |
Art. 6. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2016 (Mobilità del personale delle province) |
Art. 7. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016 (Energia) |
Art. 8. Modifiche all'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016 (Uffici stampa) |
Art. 9. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005 (Conferenza permanente Regione-enti locali) |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 1.4.109 - L.R. 20 aprile 2016, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).
(B.U. 21 aprile 2016, n. 20)
Art. 1. Modifica dell'articolo 7 della
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 14 della
1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 14 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della
"2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.".
2. La disposizione di cui al comma 2 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 27 della
1. Il comma 2 dell'articolo 27 della
"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.".
Art. 5. Modifica dell'articolo 28 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della
"1 bis. Per il calcolo di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di indizione delle elezioni.".
Art. 6. Modifiche all'articolo 30 della
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 48 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della
Art. 8. Modifiche all'articolo 71 della
1. Nel comma 2 dell'articolo 71 della
a) le parole "fatte salve condizioni più favorevoli" sono soppresse;
b) dopo le parole "il contratto nazionale giornalistico nella sua interezza" sono aggiunte le seguenti: "tenendo conto, comunque, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, delle disposizioni di contenimento della spesa riguardanti il personale del pubblico impiego.".
Art. 9. Modifica dell'articolo 12 della
1. Il comma 3 dell'articolo 12 della
"3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, designati tra sindaci in carica, oltre il presidente dell'ANCI e il rappresentante dell'associazione degli enti di area vasta.".
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del comma 3 della
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).