Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/04/2015 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 10/1997) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 10/1997) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 10/1997) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 10/1997) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/1997) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 10/1997) |
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 10/1997) |
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 10/1997) |
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/1997) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 10/1997) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 10/1997) |
Art. 12. (Inserimento degli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies alla l.r. 10/1997) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 10/1997) |
Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 10/1997) |
Art. 15. (Disposizioni transitorie) |
Art. 16. (Invarianza finanziaria) |
§ 3.1.176 - L.R. 20 aprile 2015, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”
(B.U. 30 aprile 2015, n. 37)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali da affezione, nel rispetto delle norme statali ed europee vigenti, è vietato a chiunque causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, rappresentazioni pubbliche o private e competizioni con animali che possano comportare maltrattamenti o sevizie.”.
2. Al comma 3 bis dell’articolo 1 della
3. Il comma 4 dell’articolo 1 della
“4. All’attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“c bis) alla riduzione del fenomeno del randagismo attraverso campagne di sterilizzazione degli animali di proprietà, promozione delle adozioni attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nei canili, gattili e rifugi, direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla
2. Al comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 3. (Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della
i bis) presenza di un’ampia area verde recintata di dimensioni adeguate, comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali e la socializzazione.”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 della
“g bis) presenza di un’ampia area verde recintata di dimensioni adeguate, comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali e la socializzazione.”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 5 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
“b) le operazioni di inserimento del microchip nei cani vaganti catturati che risultano non iscritti all’anagrafe canina, nonché nei cani ospitati presso le strutture di ricovero;”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della
“c bis ) l’esecuzione dei test per il controllo della leishmaniosi secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale e conseguente verifica della corretta somministrazione della cura all’animale da parte del gestore;
c ter) il controllo obbligatorio dello stato di salute degli animali provenienti da altre regioni o dall’estero.”.
3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 5 della
“d bis) i necessari accertamenti sulle segnalazioni scritte e documentate effettuate dalle associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla
Art. 6. (Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 (Obblighi degli allevatori o detentori di animali a scopo di commercio)
1. Per allevamento a scopo di commercio si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o di trenta cuccioli per anno.
2. Gli allevatori di animali a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e di scarico degli animali secondo le modalità previste nel regolamento indicato all’articolo 20.
3. Gli allevatori o detentori a scopo di commercio devono comunicare alla sede nazionale dell’Ente nazionale cinofilo italiano (ENCI) la cessione a terzi dell’animale.
4. Agli allevatori a scopo di commercio si applicano gli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.”.
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8 (Microchip)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 6, l’inserimento del microchip identificativo avviene per i cuccioli entro sessanta giorni dalla nascita e contestualmente all’iscrizione negli altri casi.
2. Il microchip è inserito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari dell’ASUR o dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all’uopo autorizzati dall’ASUR mediante apposita convenzione.
3. Il microchip deve essere inserito con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
4. I medici veterinari hanno l’obbligo, nell’esercizio della loro attività professionale, di segnalare alla struttura competente dell’ASUR i casi di mancato inserimento di microchip.”.
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della l.r.10/1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Segnalazione di scomparsa, morte e trasferimento)
1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell’ASUR competente per territorio:
a) la scomparsa dell’animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro due giorni dall’evento;
b) la morte dell’animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro due giorni dall’evento per consentire al servizio veterinario l’eventuale accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell’animale entro i dieci giorni successivi; la segnalazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario;
d) il trasferimento di residenza del proprietario entro i dieci giorni successivi.”.
Art. 10. (Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della
2. Il comma 7 dell’articolo 10 della
“7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non microchippati, nonché gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere iscritti all’anagrafe.”.
3. Al comma 8 dell’articolo 10 della
Art. 11. (Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della
Art. 12. (Inserimento degli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies alla
1. Dopo l’articolo 14 della
“Art. 14 bis (Colonie feline)
1. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente anche un solo felino allo stato libero, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.
2. Le colonie feline sono tutelate dai Comuni singoli o associati e dalle Unioni montane che provvedono, direttamente o attraverso convenzioni stipulate con associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla
3. Nella manutenzione è compreso l’eventuale contenimento della vegetazione spontanea, l’installazione di ricoveri idonei quali cucce e tettoie e, laddove possibile, la realizzazione di eventuali zone recintate ove gli animali possano prendere rifugio in caso di pericolo.
4. Al censimento delle colonie feline provvede l’ASUR direttamente o in convenzione con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla
5. La presenza di colonie feline che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata ai Comuni e all’ASUR competente che dispone gli accertamenti, le cure e i necessari interventi sanitari.
6. I Comuni singoli o associati possono prevedere la distribuzione di cibo ai gestori delle colonie, anche per tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla
Art. 14 ter (Oasi feline)
1. I Comuni singoli o associati devono dedicare ampi appezzamenti di terreno all’accoglienza dei gatti che non possono essere reintegrati nelle colonie per accertati problemi fisici, ovvero per i cuccioli non adottati.
2. Tali oasi devono essere recintate, servite da energia elettrica e approvvigionamento idrico, dotate di cucce e zone d’ombra e di idonei locali di riparo, anche prefabbricati.
3. Le spese di mantenimento delle strutture e degli animali, ad eccezione delle cure sanitarie e dei farmaci che sono di competenza dell’ASUR, spettano ai Comuni singoli o associati che le gestiscono in proprio per mezzo di convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla
Art. 14 quater (Gattili)
1. I gattili devono essere realizzati in edifici diversi dai rifugi per cani e devono prevedere almeno i seguenti reparti separati tra loro:
a) per il ricovero dei cuccioli da svezzare o in attesa di adozione;
b) per la degenza di animali con patologie diverse dalle malattie infettive;
c) per animali con infezioni cutanee;
d) per animali con altre patologie infettive.
2. La gestione dei gattili è strettamente connessa con quella delle oasi e delle colonie feline; i Comuni singoli o associati devono prevedere forme di coordinamento tra le medesime, anche stipulando apposite convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla
Art. 14 quinquies (Divieti)
1. Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, è vietato a chiunque:
a) detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie;
b) detenere animali in condizioni di isolamento fisico o sensoriale o in luoghi che non consentono un costante controllo del loro stato di salute o del loro benessere, nonché privarli dei contatti sociali tipici della specie;
c) isolare gli animali in rimesse, cantine o terrazze o comunque in altri luoghi confinati, in modo permanente, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento;
d) allevare e consumare a scopi alimentari cani e gatti;
e) separare i cuccioli dalla fattrice prima dei novanta giorni di vita per i cani e di sessanta giorni di vita per i gatti;
f) detenere animali in gabbia se non per il tempo necessario al loro trasporto fino all’arrivo a destinazione ovvero per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario;
g) detenere gli animali nel greto, nelle sponde e sugli argini dei corsi d’acqua, nonché nelle adiacenze degli stessi ove è possibile l’esondazione, e in prossimità della costa ove queste siano soggette a mareggiate;
h) vendere o cedere a qualsiasi titolo animali a minori di anni diciotto.”.
Art. 13. (Modifiche all’articolo 17 della
1. La rubrica dell’articolo 17 della
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 17 della
“La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali iscritte nel registro previsto dalla
Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
“Art. 21 (Sanzioni)
1. Per la violazione delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 125,00 a euro 750,00,00 per le violazioni di cui all’articolo 6, comma 2, e agli articoli 8, 9, 13, 14 quinquies e 15, comma 4;
b) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 3 bis, e all’articolo 10 comma 1;
c) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per le violazioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui alla presente lettera in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell’articolo 14, comma 1;
d) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per le violazioni di cui all’articolo 7 e per le violazioni effettuate dalle strutture private di cui agli articoli 3 e 4;
e) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 20 diverse da quelle previste alle lettere a), b), c) e d).
2. In caso di mancata rimozione delle cause che hanno dato luogo alle sanzioni previste al comma 1, gli organi competenti possono procedere, nel rispetto della normativa vigente, al sequestro amministrativo degli animali con spese di mantenimento a carico del proprietario.
3. Le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari.
4. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge e al mantenimento dei cani nei canili pubblici.”.
Art. 15. (Disposizioni transitorie)
1. All’attuazione della disposizione di questa legge, si provvede secondo criteri, modalità e termini stabiliti dagli Enti competenti volti ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti suddetti ed il rispetto di quanto previsto all’articolo 16.
Art. 16. (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.