§ 2.3.50 - L.R. 21 ottobre 2015, n. 25.
Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:21/10/2015
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 8 bis alla l.r. 10/1995)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 10/1995)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 10/1995)
Art. 4.  (Disposizione transitoria)
Art. 5.  (Abrogazione)
Art. 6.  (Invarianza finanziaria)
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.3.50 - L.R. 21 ottobre 2015, n. 25.

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”

(B.U. 22 ottobre 2015, n. 94)

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 8 bis alla l.r. 10/1995)

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Procedimento di fusione per incorporazione)

1. Il procedimento di incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è promosso mediante richiesta avanzata alla Regione da ciascun consiglio comunale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, previo espletamento del referendum consultivo comunale svolto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo e della normativa statale vigente.

2. Le delibere dei consigli comunali indicate al comma 1:

a) attestano l’avvenuta effettuazione del referendum consultivo previsto all’articolo 1, comma 130, della legge 56 /2014 e ne riportano gli esiti;

b) indicano l’eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o sui risultati della votazione.

3. I comuni allegano alla richiesta di cui al comma 1 i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria.

4. La Giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta, presenta la relativa proposta di legge entro sessanta giorni.

5. Il referendum di cui al comma 1 si svolge secondo le modalità previste dagli statuti e regolamenti dei Comuni interessati nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto segue:

a) l’indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;

b) gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali e procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) la scheda elettorale che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell’elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 10/1995)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 10/1995 dopo le parole: “all’articolo 8” sono inserite le parole: “e 8 bis”.

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 10/1995 le parole: “, che la trasmette con propria relazione al consiglio stesso” sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 10/1995 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il referendum di cui al presente articolo non si effettua nei casi previsti all’articolo 8 bis.”.

 

     Art. 4. (Disposizione transitoria)

1. Sono fatte salve le fasi già espletate dei procedimenti di fusione per incorporazione in corso alla data di entrata in vigore di questa legge. Ai medesimi procedimenti si applica l’articolo 10 della l.r. 10/1995.

 

     Art. 5. (Abrogazione)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 10/1995 è abrogato.

 

     Art. 6. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.