§ 1.2.23 - L.R. 20 febbraio 2015, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno
Data:20/02/2015
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 27/2004)
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 27/2004)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 27/2004)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 27/2004)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 27/2004)
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 27/2004)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 27/2004)
Art. 8.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 27/2004)
Art. 9.  (Modifica all’articolo 15 della l.r. 27/2004)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 27/2004)
Art. 11.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 12.  (Invarianza finanziaria)


§ 1.2.23 - L.R. 20 febbraio 2015, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”

(B.U. 5 marzo 2015, n. 19)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è abrogato.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale)

1. I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.

3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fino all’entrata in vigore di un’apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. L’articolo 4 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

2. Trenta seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all’articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d)”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 27/2004 la parola: “quarantadue” è sostituita dalla parola: “trenta”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 27/2004)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 27/2004, è sostituito dal seguente: “Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo, in un’unica giornata, nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell’articolo 5, comma 1”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. Le operazioni di votazione si svolgono di domenica dalle ore 7 alle ore 23.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 27/2004 la parola: “sessanta” è sostituita dalla parola: “cinquantacinque”.

4. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 27/2004 le parole: “il direttore del dipartimento” sono sostituite dalle parole: “il dirigente”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 27/2004 dopo le parole: “ad un terzo” sono aggiunte le seguenti: “con arrotondamento, in caso di decimale, all’unità superiore”.

2. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all’unità superiore”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 27/2004 il numero: “350” è sostituito dal numero: “245” e il numero: “700” è sostituito dal numero: “490”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 27/2004 il numero: “500” è sostituito dal numero: “350” e il numero: “1.000” è sostituito dal numero: “700”.

3. Il comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“7. E’ consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale di cui all’articolo 6, comma 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all’Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali”.

4. Alla lettera d) del comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 27/2004 le parole: “notoriamente” e “tradizionalmente” sono soppresse.

5. Dopo il numero 3) della lettera d) del comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 27/2004, le parole: “La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in quello europeo.” sono soppresse.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 27/2004 le parole: “a mezzo di corriere speciale,” sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 27/2004 le parole: “di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570” sono sostituite dalle parole: “indicate all’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale)”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 27/2004, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:

1) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;

2) n. 17 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 37% ed inferiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;

3) n. 16 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 34% ed inferiore al 37% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.

Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1), 2) e 3) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g)”.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3 bis della l.r. 27/2004, nel testo introdotto dall’articolo 2 di questa legge, si applica avuto riguardo alle legislature successive a quella di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 12. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.