§ 4.7.51 - L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.
Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 tutela dall'inquinamento
Data:01/12/2015
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio)
Art. 2.  (Certificazione dei risultati di riciclaggio conseguiti)
Art. 3.  (Effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi)
Art. 4.  (Disposizioni inerenti i rapporti contrattuali con il gestore del servizio)
Art. 5.  (Sostituzione dell’ articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))
Art. 6.  (Modifica all’ articolo 24 della l.r. 12/2015 )
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 1/2014)
Art. 8.  (Esenzione dal tributo di cui alla l.r. 23/2007 )
Art. 9.  (Norma transitoria)
Art. 10.  (Norma finanziaria)


§ 4.7.51 - L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.

Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio

(B.U. 2 dicembre 2015, n. 21)

 

Art. 1. (Programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio)

1. Tutti i comuni predispongono e presentano, entro la data del 31 marzo 2016, alla Regione e alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio programmi organizzativi per l’incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio.

2. I programmi di cui al comma 1 devono indicare:

a) azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 per cento al 2020 in termini di peso;

b) azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.

3. Il programma relativo al Comune di Genova deve indicare i seguenti risultati minimi di riciclaggio: 40 per cento al 2016 e 65 per cento al 2020 in termini di peso.

4. I programmi dei comuni devono indicare le azioni e gli interventi finalizzati al riciclaggio in loco della frazione organica prodotta tramite sistemi di compostaggio domestico o di comunità.

5. La stesura dei programmi di cui al comma 1 è coordinata dalla Provincia o Città metropolitana ai fini della definizione dei contenuti della pianificazione di competenza circa la strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti.

6. La raccolta differenziata deve essere prevista con modalità che consentano la massimizzazione del successivo recupero di materia.

 

     Art. 2. (Certificazione dei risultati di riciclaggio conseguiti)

1. I risultati di effettivo riciclaggio, a partire dal 2017, con riferimento all’anno precedente, saranno certificati dall’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al documento “Scelta del metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva quadro rifiuti 2008/98/Ce” del 30 ottobre 2013 diffuso dal Ministero per l’ambiente.

2. L’Osservatorio regionale sui rifiuti raccoglie, analizza e certifica i dati relativi alla filiera dei rifiuti con riferimento alle fasi della raccolta, del recupero, del trattamento e smaltimento, al fine di fornire informazioni trasparenti sul percorso dei rifiuti e sulla resa economica degli stessi.

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento:

a) la tipologia dei dati che il gestore affidatario del servizio comunale di raccolta dei rifiuti deve trasmettere ai fini di cui al comma 2;

b) le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati;

c) le tempistiche e le modalità di pubblicazione dei dati.

4. I dati di cui al comma 2 saranno resi disponibili a partire dall’anno 2017 con riferimento all’anno precedente.

5. Nell’ambito dei programmi organizzativi di cui all’articolo 1 deve, in ogni caso, essere assicurata la compatibilità con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, qualora approvati, in merito alla transizione fra servizio organizzato su base comunale e servizio organizzato su base d’area, in conformità all’articolo 24 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

6. Qualora la Città metropolitana o le province abbiano individuato, al proprio interno, ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni, dei bacini di affidamento per l’organizzazione dei servizi di gestione rifiuti costituiti da più comuni, ovvero qualora i comuni abbiano già approvato forme di associazione per l’esercizio della funzione o del servizio, compatibili con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, il programma di cui all’articolo 1 è presentato da parte del Comune designato quale capofila del bacino di affidamento, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli comuni facenti parte dello stesso ai fini degli interventi ed azioni da attuare.

 

     Art. 3. (Effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi)

1. I programmi vengono valutati entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comitato d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della loro conformità agli indirizzi della pianificazione regionale, metropolitana e provinciale e della idoneità all’eventuale ammissione a finanziamento a valere sul bilancio regionale.

2. L’effettivo finanziamento dei singoli programmi è disposto sulla base di priorità determinate preventivamente dalla Giunta regionale secondo modalità e criteri improntati a trasparenza, tenuto conto delle risorse disponibili.

3. In caso di mancata presentazione dei programmi di cui all’articolo 1 da parte dei comuni nei termini indicati, la Città metropolitana o la Provincia, previa diffida, esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni nominando un Commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute.

4. In caso di valutazione negativa circa i contenuti dei programmi di cui all’articolo 1 da parte del Comitato d’ambito, gli stessi devono essere adeguati entro i termini e secondo le modalità definite dal Comitato stesso.

5. I risultati derivanti dai programmi di cui all’articolo 1 rappresentano elementi determinanti ai fini del rispetto degli obiettivi indicati dall’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205 del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, i comuni che, sulla base dell’accertamento da parte dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, abbiano conseguito percentuali di riciclaggio inferiori a quelle di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, concorrono al sistema gestionale di ambito, attraverso il versamento di euro 25 per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto ai citati obiettivi di riciclaggio.

7. Il contributo di cui al comma 6 è applicato annualmente secondo indirizzi e specifiche modalità operative definiti dal Comitato d’ambito.

8. Le risorse derivanti annualmente dall’applicazione del contributo di cui al comma 6 confluiscono nel bilancio regionale in entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi comunali di cui all’articolo 1, comma 1.

9. I comuni tenuti al versamento di cui al comma 6, che non ottemperano entro i termini stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, vengono esclusi dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti.

 

     Art. 4. (Disposizioni inerenti i rapporti contrattuali con il gestore del servizio)

1. I comuni, singoli o riuniti in bacini di affidamento individuati dalla Provincia o Città metropolitana, hanno l’obbligo di inserire nei capitolati per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti i risultati di riciclaggio conformi agli obiettivi indicati all’articolo 1, nonché le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Per gli affidamenti in corso i comuni provvedono a rinegoziare con i gestori del servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, una strutturazione del servizio di raccolta differenziata in grado di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio indicati all’articolo 1, nonché ad inserire l’obbligo contrattuale di fornire le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 2.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’ articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))

1. L’articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 16

(Quota di gettito per programmi ambientali)

1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.

2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile.

3. Nell’ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 10 per cento alla realizzazione di programmi finalizzati a valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani, predisposti dai comuni ed individuati da Regione, province e Città metropolitana, secondo modalità e tempistiche definite con atto della Giunta regionale. ”.

 

     Art. 6. (Modifica all’ articolo 24 della l.r. 12/2015 )

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 12/2015, è inserito il seguente :

“ 2 bis. Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d’area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all’interno del territorio, con l’individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020. ”.

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 1/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a)” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a)” sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 5. Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Città metropolitana e le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila. ”.

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“ e bis) approva modifiche ai confini territoriali delle aree, come definiti dall’articolo 14, comma 1, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi. ”.

5. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 5. Le determinazioni del Comitato d’ambito vengono assunte con l’applicazione dei seguenti pesi: 40 Regione e 60 province e Città metropolitana, con ripartizione basata sulla base della popolazione residente. ”.

6. L’articolo 21 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 21

(Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti)

1. Sono istituite presso la Regione:

a) la Consulta per il servizio idrico integrato, composta da rappresentanti dei movimenti promotori il referendum sull’acqua, delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

b) la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e del Coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti.

2. La Consulta per il servizio idrico integrato esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nei Piani d’ambito.

3. La Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nel Piano d’ambito.

4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con gli schemi di provvedimento ed i relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque acquisito.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce la durata, la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte di cui al presente articolo.

6. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

7. La Regione promuove, in collaborazione con le consulte, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale. ”.

 

     Art. 8. (Esenzione dal tributo di cui alla l.r. 23/2007 ) [1]

1. La Giunta regionale può, annualmente, prevedere l’esenzione dal versamento del tributo di cui alla l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni nel caso di dichiarazione di stato di emergenza per eventi di tipo C e B, così come definiti all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, entro un arco temporale prestabilito, nei limiti dei quantitativi di rifiuto derivanti dalle operazioni di ripristino conseguenti all’evento e delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 9. (Norma transitoria)

1. Relativamente all’anno 2016 i risultati di riciclaggio di cui all’articolo 1 sono valutati con riferimento esclusivamente all’ultimo quadrimestre.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:

- per l’anno finanziario 2015, mediante l’utilizzo dello stanziamento di euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, disponibile all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all’ U.P.B. 4.201 “Interventi nel settore dell’ambiente”;

- per gli esercizi successivi si provvede con gli introiti derivanti dalla presente legge da iscrivere nello stato di previsione dell’entrata U.P.B. 3.1.2 (Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti) del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all’ U.P.B. 4.201 “Interventi nel settore dell’ambiente”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6.