§ 5.8.77 - L.R. 24 marzo 2016, n. 2.
Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:24/03/2016
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Interventi)
Art. 3.  (Soggetti beneficiari)
Art. 4.  (Istituzione della Consulta regionale sul bullismo)
Art. 5.  (Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)
Art. 6.  (Clausola valutativa)
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.8.77 - L.R. 24 marzo 2016, n. 2.

Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo

(B.U. 29 marzo 2016, n. 2)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dagli articoli 6 comma 2 e 7 comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto, promuove e sostiene azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza.

 

     Art. 2. (Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti ed interventi strutturali, che abbiano un approccio multidisciplinare, volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni come richiamate dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla tutela dell’integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all’utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell’ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell’ambito delle risorse disponibili iscritte a legislazione vigente, sostiene e promuove anche progetti pluriennali della durata massima di cinque anni.

3. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti di cui ai commi 1 e 2 concernenti i seguenti interventi:

a) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, dell’educazione ai sentimenti, dell’educazione all’affettività e alla gestione dei conflitti, della legalità, nonché sull’uso consapevole della rete internet e dei new media;

b) promozione di uno stile di vita familiare che sostenga lo sviluppo di un senso critico nel minore/adolescente e che riduca al minimo la loro esposizione a modelli che stimolano comportamenti violenti e aggressivi, in relazione all’abuso di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;

c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire l’acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un’efficace azione, soprattutto preventiva, del fenomeno del bullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell’ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull’aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, di un percorso di sostegno con il gruppo classe in cui si è verificato l’evento, nonché di sportelli di ascolto negli istituti/scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali, per stimolare consapevolezza riguardo agli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l’apprendimento di comportamenti sociali positivi;

g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze.

4. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari)

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all’articolo 2 i programmi e i progetti presentati dai comuni singoli o associati, dai municipi e dagli altri enti locali, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende sanitarie locali, nonché dalle associazioni e dalle organizzazioni con certificata esperienza, iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche e/o nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, che operino da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità nonché in quello minorile, che si avvalgano di formatori e formatrici con comprovata esperienza pluriennale e che abbiano effettuato idonei corsi di studio e/o pubblicazioni.

 

     Art. 4. (Istituzione della Consulta regionale sul bullismo)

1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che sul territorio possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo ed individuare percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico, è istituita, presso la Presidenza della Regione, la Consulta regionale sul bullismo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione e si avvale del supporto del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche, dell’Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche, dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) e successive modifiche, dell’Osservatorio regionale permanente sul bullismo, istituito presso l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, previo accordo con lo stesso, dei tavoli istituzionali permanenti costituiti ai sensi del comma 3, nonché dei dipartimenti delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

3. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione ed integrazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la composizione e le funzioni della Consulta, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il territorio.

 

     Art. 5. (Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:

a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all’articolo 2;

b) presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti;

c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

d) erogazione dei finanziamenti;

e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

 

     Art. 6. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:

a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;

b) il numero, l’elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda;

c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;

d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della presente legge;

e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.

2. Successivamente, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, di un apposito fondo denominato “Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo”, nel quale confluiscono le risorse pari a 150.000,00 euro per l’anno 2016 e 300.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, di cui 50,000,00 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 4, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.

2. Alla copertura degli interventi a carattere culturale, formativo e sociale di cui all’articolo 2, comma 3, possono concorrere, altresì, le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nell’ambito delle missioni 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” e 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, nonché le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, l’Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l’Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successivo provvedimento legislativo, adottato su proposta della Giunta regionale, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo [1].


[1] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.