§ 2.7.264 - R.R. 16 dicembre 2015, n. 18.
Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1” (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/12/2015
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 233, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.264 - R.R. 16 dicembre 2015, n. 18.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1” (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni

(B.U. 22 dicembre 2015, n. 102)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 233, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002)

L’art. 233, comma 2, è sostituito dal seguente: “1. Il comando verso la Regione è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all’interno dell’amministrazione, nel limite delle vacanze di organico e per un contingente massimo di 30 unità”.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.