§ 3.16.124 - L.R. 10 maggio 2016, n. 6.
Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:10/05/2016
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifica al titolo della legge regionale 7/2005)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7/2005)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7/2005)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2005)
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7/2005)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2005)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7/2005)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Disposizioni transitorie)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 3.16.124 - L.R. 10 maggio 2016, n. 6.

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).

(B.U. 11 maggio 2016, n. 19 - S.O. 12 maggio 2016, n. 22)

 

CAPO I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7/2005

 

Art. 1. (Modifica al titolo della legge regionale 7/2005)

1. Nel titolo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), dopo le parole «molestie morali e psico-fisiche» sono inserite le seguenti: «e da fenomeni vessatori e discriminatori».

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «della Costituzione» sono inserite le seguenti: «e in armonia con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:

a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;

b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di «mobbing» e a ridurne l'incidenza e la frequenza;

c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.».

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7/2005)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Punti di Ascolto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.

2. I Punti di Ascolto possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio regionale:

a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;

b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.

3. I Punti di Ascolto garantiscono spazi, collocazione, risorse e servizi idonei ad assicurare adeguata copertura territoriale e sono composti di un'equipe multidisciplinare costituita da:

a) un avvocato giuslavorista;

b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro;

c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.

4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.».

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 3 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività dei Punti di Ascolto»;

b) al comma 1:

1) le parole «Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4,»;

2) le parole «garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4,» sono soppresse;

3) dopo le parole «in materia di» è inserita la seguente: «vigilanza,»;

4) le parole «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale»;

c) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole «al fine di verificare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di analizzare» e dopo le parole «legata a molestie» è inserita la seguente: «, discriminazioni»;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;»;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;»;

4) alla lettera c) le parole «all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro),» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale competente in materia di lavoro»;

d) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005)

1. L'articolo 4 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Gruppo di lavoro tecnico)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.

2. Il Gruppo di lavoro, anche sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per il lavoro, svolge le seguenti funzioni:

a) offre supporto tecnico per l'elaborazione di criteri di accreditamento e di linee guida per l'attività dei Punti di Ascolto, prestando altresì assistenza nell'ambito dei rapporti con le altre strutture pubbliche che hanno competenza in materia;

b) esprime parere sulle richieste di accreditamento e sul mantenimento dei requisiti dei Punti di Ascolto;

c) esamina e valuta le richieste di attivazione e l'attività svolta dai Punti di Ascolto, anche ai fini dell'ammissione al finanziamento regionale di cui all'articolo 6;

d) promuove studi, programmi di formazione e campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche e alla tutela dell'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito da:

a) il direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;

c) la Consigliera regionale di parità;

d) un rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nominato previa intesa con l'ente stesso;

e) un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista individuati dall'Amministrazione regionale nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.

4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.

7. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per tre anni, a decorrere dal decreto di nomina.».

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 5 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo»;

b) al comma 1 le parole «integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4»;

c) al comma 2 la parola «altresì» è sostituita dalle seguenti: «in particolare»;

d) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«c bis) promuove attività di informazione e diffusione dei dati e dei risultati ottenuti e iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.»;

e) al comma 3 le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento.».

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005 le parole: «, avvalendosi dell'Agenzia regionale del lavoro,» sono soppresse.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2017 e di 160.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l'anno 2016, di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) per 2.000 euro per l'anno 2016 mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) mediante storno di 10.000 euro, in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 30.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

 

     Art. 10. (Disposizioni transitorie)

1. Nelle more delle procedure per la nomina del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005 come sostituito dall'articolo 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le funzioni dello stesso sono esercitate dalla Commissione regionale per il lavoro in composizione integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle relative articolazioni interne.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005, come modificati dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo regolamento di attuazione.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.