§ 3.8.62 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 55.
Disposizioni in materia di contratti di lavoro, di orientamento, formazione ed in materia di scadenze normative.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:30/12/2015
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di assistenza tecnica per la chiusura dei Programmi 2007/2013 cofinanziati dai fondi europei.
Art. 2.  Disposizioni in materia di sviluppo industriale, valorizzazione artistico-culturale, valorizzazione ambientale e del territorio e Rete ecologica.
Art. 3.  Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, di Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale, valutazione dei progetti di adeguamento [...]
Art. 4.  Disposizioni in materia di farmacovigilanza.
Art. 4 bis.  Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico
Art. 5.  Disposizioni per il mantenimento in servizio dei lavoratori delle soppresse Comunità montane e delle Aziende sanitarie.
Art. 6.  Attività di orientamento, formazione e lavoro.
Art. 7.  Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.
Art. 8.  Modifica all'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive modificazioni. Procedure per il rilascio del titolo in sanatoria.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 3.8.62 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 55.

Disposizioni in materia di contratti di lavoro, di orientamento, formazione ed in materia di scadenze normative.

(B.U. 30 dicembre 2015, n. 53)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di assistenza tecnica per la chiusura dei Programmi 2007/2013 cofinanziati dai fondi europei.

1. I contratti di cui alle lettere a) e b) del presente comma per i servizi di assistenza tecnica per le attività di chiusura dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013 e del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi e sugli strumenti 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FSE, FEASR e FSC, sono prorogati sino al 31 dicembre 2016:

a) i contratti di collaborazione a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e sul PO FSE Basilicata 2007-2013, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 12AF.2015/D.00106 del 3 marzo 2015, n. 71AU.2013/D.00152 del 21 febbraio 2013, n. 15A2.2015/D.00222 del 5 marzo 2015, alla D.G.R. n. 1429 del 10 novembre 2015, nonché alla determinazione dirigenziale n. 12AN.2015/D.01248 del 30 ottobre 2015, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica previste dall'articolo 46 del Regolamento CE n. 1083/2006 e dall'articolo 9 del D.P.R. n. 196/2008 finalizzate alla chiusura dei programmi operativi 2007-2013 in linea con gli "Orientamenti di chiusura" approvati dalla Commissione europea con Decisione 2015/2771/UE del 30 aprile 2015;

b) i contratti di collaborazione a valere sul PSR Basilicata 2007-2013 di cui alle determinazioni dirigenziali n. 14AI.2015/D.00149 del 6 marzo 2015, n. 14AI.2015/D.00923 del 24 settembre 2015 e n. 77AT.2012/D.00594 del 9 ottobre 2012, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica previste dall'articolo 66, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1698/2005 finalizzate alla chiusura del PSR Basilicata 2007-2013, incluse le attività connesse al completamento di operazioni originariamente selezionate sul PRS 2007-2013 e successivamente ammesse a finanziamento sul PSR 2014-2020, nonché le attività correlate al completamento delle operazioni di chiusura, comprensive del pagamento del saldo da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1290/2005 da effettuarsi entro il 31.12.2016.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo è assicurata, a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016: per euro 3.640.000,00, dalle risorse dell'Assistenza Tecnica del PO FESR Basilicata 2014-2020 sulla Missione 01 Programma 11 e per euro 219.000,00 dalle risorse dell'Assistenza Tecnica del PO FSE Basilicata 2014-2020 a valere sulla Missione 15 Programma 01.

3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di euro 800.000,00, è assicurata dalle risorse dell'Assistenza Tecnica del PSR Basilicata 2014-2020, a valere sulla Missione 16 Programma 01, del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016.

4. La eventuale esternalizzazione dei servizi oggetto del presente articolo, o a seguito di assunzioni per effetto di procedure ad evidenza pubblica indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per figure professionali equivalenti a quelle oggetto del presente articolato, comporterà la contestuale risoluzione anticipata dei contratti prorogati [1].

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di sviluppo industriale, valorizzazione artistico-culturale, valorizzazione ambientale e del territorio e Rete ecologica.

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attIvità in materia di sviluppo industriale, di valorizzazione artistico-culturale, di valorizzazione ambientale e del territorio e della Rete ecologica regionale ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 15A2.2015/D.00251 del 10 marzo 2015, n. 12A2.2015/D.00217 del 17 marzo 2015, n. 19A2.2015/D.00011 del 9 gennaio 2015, n. 19A2.2015/D.001093 del 27 luglio 2015, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016: per euro 170.000,00 dalle risorse stanziate sulla Missione 14 Programma 01, per euro 40.000,00 dalle risorse stanziate sulla Missione 01 Programma 03, per euro 340.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 08 e per euro 640.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 02.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, di Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale, valutazione dei progetti di adeguamento infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie e formazione continua.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento delle attività destinate all'attuazione dei programmi concernenti l'Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale, di valutazione dei piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2015/D.00311 del 17 giugno 2015, n. 13A2.2014/D.00002 del 17 luglio 2014, n. 13A2.2015/D.00492 del 24 settembre 2015 e n. 13A2.2014/D.00045 del 29 luglio 2014, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui di cui al comma 1, quantificata in euro 235.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di farmacovigilanza.

1. Al fine di assicurare il completamento del Programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo, il funzionamento del Centro regionale di Farmacovigilanza, in conformità alle D.G.R. n. 1461/2011 e D.G.R. n. 1893/2011, i contratti di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 7202.2014/D.00038 del 28 gennaio 2014, attivati ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in euro 58.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2016, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 07.

     Art. 4 bis. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico [2]

1. Al fine di completare la messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, la scadenza dei contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dell’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo alle Aziende del Servizio sanitario regionale è differita al 31 dicembre 2016.

 

     Art. 5. Disposizioni per il mantenimento in servizio dei lavoratori delle soppresse Comunità montane e delle Aziende sanitarie.

1. Nelle more della predisposizione della modifica della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 e al fine di assicurare la continuità lavorativa e l'equità di trattamento tra lavoratori, i contratti di lavoro subordinato dei lavoratori delle soppresse Comunità montane sono prorogati, fatto salvo un maggior termine in base a normativa statale, fino al 31 dicembre 2016.

2. I contratti di lavoro subordinato attivati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, in essere alla data del 30 dicembre 2015, presso le Aziende sanitarie sono prorogati fino al 30 dicembre 2016.

3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui ai commi precedenti del presente articolo sarà assicurata dall'apposito capitolo di bilancio in sede di approvazione della legge di stabilità.

 

     Art. 6. Attività di orientamento, formazione e lavoro.

1. Nelle more del completamento delle procedure di avvio dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, ed al fine di garantire la continuità amministrativa, le Province, anche per il tramite delle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego, costituite ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, completano le attività già assegnate dalla Regione ed eseguono le ulteriori azioni che la Regione assegna loro, nei limiti di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30.

2. Le Province dispongono la soppressione e la messa in liquidazione delle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego, di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, a seguito dell'effettivo avvio delle attività della istituenda Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 e del subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie provinciali.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2016".

2. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Modifica all'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive modificazioni. Procedure per il rilascio del titolo in sanatoria.

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "entro il 31 dicembre 2016."

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 89 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[2] Articolo inserito dall'art. 71 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.