Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 02/07/2015 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012) |
Art. 2. (Norma Finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 5.1.288 - L.R. 2 luglio 2015, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).
(B.U. 8 luglio 2015, n. 61 Speciale)
Art. 1. (Modifiche agli articoli 35 e 41 della
1. Il punto 1) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della
"1) la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;".
2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della
Art. 2. (Norma Finanziaria)
1. Dalle disposizioni della presente legge non risultano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).