§ 4.4.254 - L.R. 6 novembre 2015, n. 38.
Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:06/11/2015
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Istituzione)
Art. 2.  (Descrizione dell'area)
Art. 3.  (Finalità)
Art. 4.  (Perimetrazione)
Art. 5.  (Ente di gestione)
Art. 6.  (Piano del Parco)
Art. 7.  (Programma pluriennale economico e sociale e Regolamento del Parco)
Art. 8.  (Piano di gestione)
Art. 9.  (Norme di salvaguardia)
Art. 10.  (Modifiche alla L.R. 38/1996)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.254 - L.R. 6 novembre 2015, n. 38. [1]

Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).

(B.U. 6 novembre 2015, n. 121 Speciale)

 

Art. 1. (Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 giugno1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e della delibera della Giunta regionale n. 894 del 5 novembre 2015, è istituito il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi" di seguito denominato Parco.

2. Il Parco è classificato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle aree protette) e dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 38/1996.

3. La presente legge dispone la tutela nell'area marina interessata di elementi floro-faunistici di particolare valore naturalistico quali la "Pinna Nobilis" e la "Litophaga litophaga".

 

     Art. 2. (Descrizione dell'area)

1. Il Parco è composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2.

2. Il perimetro delimita un tratto di mare prospiciente la costa compreso tra le seguenti coordinate:

A. (linea di costa) latitudine 42° 18' 24" N; longitudine 14° 27' 02" E;

B. (linea di costa) latitudine 42° 16' 20" N; longitudine 14° 30' 06" E;

C. (in mare) latitudine 42° 20' 37" N; longitudine 14° 35' 46" E;

D. (in mare) latitudine 42° 23' 09" N; longitudine 14° 31' 54" E.

3. L'ambiente marino è caratterizzato dalla presenza di flora, vegetazione e fauna mediterranea di notevole interesse, da emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse e dalla presenza dei "trabocchi", beni storico artistici già tutelati e valorizzati ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93 (Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese).

4. Il presente provvedimento, volto alla tutela degli ambienti marini e terrestri, dell'ecosistema complesso e del paesaggio, inteso come una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, è improntato sui principi della normativa internazionale, comunitaria e nazionale:

- Convenzione Europea del Paesaggio;

- Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa;

- Raccomandazione 95/9 del Comitato dei Ministri relativa alla conservazione dei siti culturali integrata alle politiche riguardanti il paesaggio;

- Raccomandazione 79/9 del Comitato dei Ministri relativa alla scheda di individuazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro protezione;

- Carta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento delle Comunità europee sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale;

- Direttiva delle Comunità europee sulla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora selvatica;

- Direttiva delle Comunità europee sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché altri importanti testi di diritto nazionale, comunitario ed internazionale;

- Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 1992;

- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1979;

- Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn), 1979;

- Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM), 1995;

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio);

- L.R. 14 dicembre 1994, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni;

- Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) del 24/03/2011che comprende tra i suoi obiettivi la preservazione degli ecosistemi e dei paesaggi del litorale;

- Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni COM.(2014) 357 relativa alla strategia dell'Unione Europea per la regione adriatica e ionica nell'ambito del progetto comunitario "Crescita blu".

 

     Art. 3. (Finalità)

1. Il Parco è istituito per le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche;

b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo dell'ambiente sia terrestre che marino;

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del territorio, con particolare attenzione alla peculiarità dei trabocchi;

d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

 

     Art. 4. (Perimetrazione)

1. I confini del Parco sono individuati dalle coordinate di cui al comma 2 dell' articolo 2. La delimitazione delle aree a mare è realizzata mediante idonee boe in accordo con la Capitaneria di Porto territorialmente competente e secondo le metodologie riconosciute dalla Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 5. (Ente di gestione)

1. In conformità agli articoli 23 e 24 della L. 394/1991, la gestione del Parco è demandata ai Comuni territorialmente competenti che costituiscono un organo di gestione secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 20-bis della L.R. 38/1996, ivi aggiunto dall'articolo 10, comma 1.

2. I Comuni possono avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di Società cooperative o Istituti particolarmente qualificati, delle università, dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

3. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni definiscono, mediante apposite deliberazioni consiliari, l'Ente di gestione del Parco, la relativa composizione, nonché le forme e i modi di attuazione della gestione del Parco stesso. In caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a provvedere entro sessanta giorni da parte della Regione, quest'ultima nomina un Commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico dei Comuni inadempienti.

4. L'Ente di gestione del Parco predispone, altresì, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano di assetto naturalistico, di seguito denominato Piano del Parco, il Regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso al Parco e di fruizione dello stesso, con particolare riguardo alla regolamentazione di visite turistiche, osservazione naturalistica e ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

 

     Art. 6. (Piano del Parco)

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni affidano l'incarico per l'elaborazione del Piano del Parco in conformità al dettato dell'articolo 22 della L.R. 38/1996.

2. Il Piano è elaborato e adottato secondo le modalità, previsioni e prescrizioni dell'articolo 22 della L.R. 38/1996, entro dodici mesi a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a provvedere entro sessanta giorni, nomina un Commissario ad acta.

4. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico dell'Ente di gestione del Parco.

5. Il Piano del Parco è approvato dal Consiglio regionale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo della documentazione presso la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della L.R. 38/1996.

6. Il Piano del Parco individua e regolamenta una fascia di protezione esterna funzionale alla tutela dei valori ecologici dell'area protetta.

 

     Art. 7. (Programma pluriennale economico e sociale e Regolamento del Parco)

1. Entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano del Parco da parte del Consiglio regionale, l'Ente di gestione del Parco predispone il Programma pluriennale economico e sociale che contiene le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione del Parco, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici e il Regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 5.

2. Il Programma pluriennale economico e sociale ed il Regolamento sono inviati alla Giunta regionale - Direzione Parchi, che li inoltra al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il Programma pluriennale economico e sociale ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano del Parco di cui all'articolo 6 ed approvati contestualmente.

 

     Art. 8. (Piano di gestione)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente di gestione del Parco predispone ed approva un Piano di gestione.

2. Per il primo anno successivo all'istituzione del Parco, l'Ente di gestione del Parco utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 11, per l'espletamento degli adempimenti previsti negli articoli 1, 4, 5.

 

     Art. 9. (Norme di salvaguardia)

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, all'interno del perimetro del Parco si applicano le norme previste dalla L.R. 38/1996, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del Parco sono previste, negli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 38/1996 ed in attesa dell'approvazione degli stessi, le norme transitorie di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. 38/1996.

3. Nelle more della pubblicazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, all'interno del perimetro del Parco sono in ogni caso consentiti le attività di pesca e il transito di natanti e piccole imbarcazioni.

4. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

 

     Art. 10. (Modifiche alla L.R. 38/1996)

1. Dopo il comma 20, dell'articolo 11, della L.R. 38/1996 è aggiunto il seguente:

"20-bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la gestione di un Parco naturale regionale può essere affidata ai comuni interessati prevedendo l'istituzione di appositi enti di diritto pubblico o consorzi tra enti locali o organismi associativi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso lo statuto, gli organi del Parco e l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni secondo le norme vigenti in materia di enti locali e servizi associati.".

2. Al comma 5, dell'articolo 15 della L.R. 38/1996, dopo le parole "agro-silvo-pastorale" sono aggiunte le seguenti: "e l'attività di pesca".

 

     Art. 11. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2015 in Euro 50.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.02.003 sul capitolo di nuova istituzione denominato:"Contributo per l'istituzione e la valorizzazione del Parco "Costa dei Trabocchi"".

2. La copertura finanziaria, per l'anno 2015, è assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

a) U.P.B. 15.01.001 - capitolo 323000 denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - articolo 21 L.R. 3/2002" in diminuzione euro 50.000,00;

b) U.P.B. 05.02.003 - capitolo 282203, di nuova istituzione, denominato "Contributo per l'istituzione e la valorizzazione del Parco "Costa dei Trabocchi"" in aumento euro 50.000,00.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 2017, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 e in via consequenziale degli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12 della presente legge.