§ 4.4.250 - L.R. 8 giugno 2015, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:08/06/2015
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla L.R. 2/2008)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.250 - L.R. 8 giugno 2015, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale).

(B.U. 9 giugno 2015, n. 51 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche alla L.R. 2/2008) [1]

1. Alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) dopo l'art. 1.1 è inserito il seguente articolo:

"Art. 1.2

1. Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 2 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (Testo A), anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-quinquies del medesimo DPR, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualità dell'aria, nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori.

2. Fatte salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l'integrità fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all'aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d'esercizio secondo l'allegata tabella A) e le note per condotte con categoria di posa "B".

 

TABELLA A

Distanze minime di sicurezza dai fabbricati (1) di condotte di 1a specie (con pressione superiore a 24 bar) e con categoria di posa "B" (2) (3)

 

Mop in bar (4)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 e oltre

Diam. in mm

Distanza di sicurezza in metri

fino a

200

 

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

"

300

 

47

51

56

60

64

69

73

77

81

86

90

"

400

 

64

70

75

81

86

92

98

103

109

114

120

"

500

 

81

88

95

102

109

116

122

129

136

143

150

"

600

 

98

106

114

123

131

139

147

155

164

172

180

"

700

 

115

125

134

144

153

163

172

182

191

201

210

"

800

 

132

143

154

164

175

186

197

208

218

229

240

"

900

 

149

161

173

185

197

210

222

234

246

258

270

"

1000

 

166

179

193

206

220

233

246

260

273

287

300

"

1100

 

183

198

212

227

242

257

271

286

301

315

330

"

1200

e oltre

200

216

232

248

264

280

296

312

328

344

360

 

(1) S'intendono anche i fabbricati isolati.

(2) I metanodotti si distinguono in condotte di 1a, 2a e 3a specie come indicato dal Decreto del 17/4/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico; quelle di 1a specie hanno pressione superiore a 24 bar.

(3) Le categorie di posa sono di tipo "A", "B" e "D" e sono indicate nello stesso decreto:

- categoria di posa di tipo "A" sono i tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile (pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra, di cemento e simili);

- cat. di posa di tipo "B" sono i tronchi in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile;

- cat. di posa di tipo "D" sono i tronchi contenuti in manufatti di protezione chiusi drenanti.

(4) "MOP" è la Pressione Massima Operativa della condotta.

 

3. Per evitare l'effetto domino, le distanze minime tra le condotte vicine devono essere calcolate per un decimo di quelle della prima colonna della Tabella A, prevista nel precedente comma 2, purché non inferiori a 5 metri.

4. Le condotte di prima specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati, anche isolati. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m, essa è calcolata sui valori della Tabella A, prevista nel comma 2, per condotte con categoria di posa "D" purché non sia inferiore a 30 metri e s'impieghino, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m, manufatti di protezione come indicati dal DM del 17.4.2008.

5. Le distanze di sicurezza delle centrali di compressione devono essere uguali a quelle delle condotte in uscita dalle stesse centrali di cui alla Tabella A prevista nel comma 2.".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui introduce l’art. 1.2, commi 1 e 2, della L.R. 2/2008.