§ 4.2.79 - L.R. 30 ottobre 2015, n. 33.
Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:30/10/2015
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla L.R. 7/2010)


§ 4.2.79 - L.R. 30 ottobre 2015, n. 33.

Modifica alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).

(B.U. 6 novembre 2015, n. 121 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica alla L.R. 7/2010)

1. Dopo l'articolo 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è inserito il seguente:

"Art. 17 bis. (Servitù di allagamento)

1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.

2. L'autorità competente come individuata all'articolo 3, nei casi di cui al comma 1, dispone la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle acque.

3. Le servitù di cui al presente articolo sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un disciplinare che definisce i criteri di valutazione dell'indennità nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e tenendo conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti.

5. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al presente articolo è comunque corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore al quaranta per cento e non superiore ai due terzi dell'indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazioni.

6. Salvo quanto previsto dal comma 4, per le aree assoggettate a servitù di allagamento, dalla data del provvedimento della Giunta regionale, non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.

7. Per quanto non disposto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 327/2001.

8. Alle amministrazioni comunali nei cui territori sono realizzate le casse di espansione è riconosciuto un ristoro consistente nella realizzazione di opere di mitigazione delle criticità idrauliche, idrogeologiche ed ambientali.".