§ 3.7.123 - L.R. 5 maggio 2015, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:05/05/2015
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'art. 35-bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 5.  (Inserimento dell'art. 38-bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 13.  (Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)
Art. 15.  (Abrogazioni)


§ 3.7.123 - L.R. 5 maggio 2015, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

(B.U. 13 maggio 2015, n. 17)

 

Art. 1. (Inserimento dell'art. 35-bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico), è inserito il seguente:

"Art. 35-bis

(Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:

a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;

b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico:

a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa;

b) chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore dei propri associati.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 le parole: "e ai maestri di sci, dalle leggi regionali 24 gennaio 1984, n. 15 e 2 aprile 1980, n. 22" sono sostituite dalle parole: "dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 37

(Esercizio dell'attività di guida turistica)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:

a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;

b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 38

(Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)

1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico consistono in una prova scritta e in una prova orale.

2. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

b) non aver riportato condanne penali.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini di svolgimento degli esami di abilitazione sono definiti con bando emanato dalla struttura regionale competente.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

b) le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche ai fini dell'estensione linguistica per le guide turistiche e per gli accompagnatori turistici già abilitati;

c) la composizione e il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione;

d) le materie oggetto degli esami di abilitazione.

5. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico possono essere svolti congiuntamente o disgiuntamente.

6. La spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti è a totale carico degli aspiranti il cui importo è definito nel bando emanato dalla struttura regionale competente.".

 

     Art. 5. (Inserimento dell'art. 38-bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è inserito il seguente:

"Art. 38-bis

(Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 43

(Attestati di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)

1. Il Dipartimento competente in materia di turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di abilitazione allo svolgimento della professione a chi abbia superato le prove.

2. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).".

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 44

(Elenchi regionali)

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.

2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.

4. L'iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.

5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma 4.".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. All'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "ed un distintivo che deve essere tenuto bene" sono sostituite dalle parole: "da tenere";

b) al comma 2 le parole: "e le indicazioni della licenza comunale" sono abrogate.

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. All'articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "e, in particolare, attività di carattere commerciale" sono soppresse;

b) al comma 3 le parole "privi della rispettiva licenza" sono sostituite dalle parole: "non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA";

c) i commi 2 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. All'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "munite di licenza" sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: "muniti di licenza," sono soppresse.

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

(Sanzioni)

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 35-bis, comma 1 e all'articolo 37, comma 1;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 47, comma 1.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.".

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. All'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "al Comune di residenza degli stessi e all'Ente turistico periferico competente" sono sostituite dalle parole: "ai comuni";

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 51

(Norme transitorie)

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, che risultano iscritti ai rispettivi albi provvisori ai sensi della DGR n. 2470 del 24.11.1999, della DGR n. 71 del 13.2.2001 e della DGR n. 256 del 13.5.2002 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui all'articolo 44.".

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 53

(Norma finanziaria)

1. I proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale, sono iscritti nello stato di previsione della entrata nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico" con uno stanziamento, di competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

2. Gli oneri relativi allo svolgimento degli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale trovano copertura finanziaria nell'ambito della unità previsionale di base (U.P.B.) 09.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico", con uno stanziamento, per competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

3. Per gli esercizi successivi, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio.".

 

     Art. 15. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39:

a) articolo 39 (Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico);

b) articolo 40 (Requisiti di ammissione all'esame);

c) articolo 41 (Presentazione delle domande);

d) articolo 42 (Materie d'esame);

e) articolo 46 (Tariffe).

2. La legge regionale 13 febbraio 1990, n. 8 (Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico. Integrazione norme di funzionamento) è abrogata.