§ 63.1.641 - Del.CIPE 6 agosto 2015, n. 65.
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:06/08/2015
Numero:65

§ 63.1.641 - Del.CIPE 6 agosto 2015, n. 65.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga.

(G.U. 14 ottobre 2015, n. 239)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) istituito con gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003);

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, che all'art. 4 dispone, tra l'altro, che il FAS assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

     Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del «Fondo opere» e del «Fondo progetti»;

     Visto l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

     Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

     Vista la Strategia italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 (di seguito: Strategia);

     Vista la Decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 con la quale la Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa la compatibilità con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) con riferimento al regime di aiuto N 646/2009 concernente il Progetto nazionale «Banda Larga nelle aree rurali d'Italia»;

     Vista la Decisione C(2012) 3488 del 24 maggio 2012 con la quale la Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa la compatibilità con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) con riferimento al regime di aiuto SA.33807 (2011/N) concernente il Piano nazionale Banda Larga Italia;

     Vista la Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 con la quale la Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa la compatibilità con il TFUE con riferimento al regime di aiuto SA.34199 (2012/N) concernente il Piano digitale - Banda Ultra Larga;

     Vista la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente «Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (di seguito: Orientamenti);

     Viste le delibere di questo Comitato sulla obbligatorietà dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP);

     Tenuto conto che, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, l'obiettivo della Strategia è quello di avere, entro il 2020, la sottoscrizione, da parte di almeno il 50% della popolazione, di servizi a più di 100 Mbps (mega bit per secondo), da realizzare portando la copertura per le reti ultraveloci ad oltre 100 Mbps fino all'85% della popolazione e di portare il 100% della popolazione ad almeno 30 Mbps;

     Tenuto conto che la Strategia interessa le aree del Paese classificate secondo quattro tipologie di cluster (denominati A, B, C, D) già definite dalla Strategia, in linea con le definizioni di aree nere, grigie e bianche di cui ai sopra citati Orientamenti della Commissione Europea, sulla base di caratteristiche tecniche legate all'esistenza o meno dell'infrastruttura e dell'interesse del mercato a investire nell'area; e che, in particolare il Cluster A corrisponde alle cd. aree nere NGA (Next Generation Access), il Cluster B corrisponde alle cd. aree grigie, e i Cluster C e D alle aree bianche, intendendo, specificamente, che nel Cluster C rientrano le aree nelle quali è prevedibile o è previsto un co-investimento dei privati solo a fronte della concessione di incentivi; e che nel Cluster D rientrano le aree nelle quali non vi sono le condizioni per investimenti privati neanche a fronte della concessione di incentivi;

     Considerato, inoltre, che i Cluster A e B comprendono circa il 65% della popolazione italiana e rappresentano zone in cui gli operatori privati sono già presenti in qualche forma (o hanno piani di investimento, in autonomia o in compartecipazione pubblico-privato), ma solo in minima parte con copertura prevista ad almeno 100Mbps; e che i Cluster C e D includono una popolazione complessiva pari a circa il 35% della popolazione italiana e sono le zone definite «a fallimento di mercato», totale o parziale;

     Considerato, conseguentemente, che nei Cluster A, B, C dovrà essere garantita un'offerta di servizi ultraveloci in conformità ai punti da 82) a 85) degli Orientamenti (di seguito: reti ultraveloci), nel Cluster C sarà prevista un'offerta di servizi ultraveloci nelle aree in cui siano presenti particolari caratteristiche, in particolare in presenza di centri urbani, aree industriali strategiche e snodi logistici, attività produttive e turistiche, servizi alla popolazione (pubbliche amministrazioni, con riguardo anche a strutture sanitarie, scuole università, centri di ricerca, poli tecnologici) e ad almeno 30Mbps nelle altre aree e nel Cluster D ad almeno 30Mbps;

     Considerato che il sostegno per la realizzazione di tali obiettivi prevede l'utilizzo di una serie di misure di intervento e/o incentivazione per il raggiungimento dei predetti obiettivi, e che gli strumenti di aiuto saranno oggetto di apposita notifica alla Commissione Europea per la relativa valutazione di compatibilità e potranno essere impiegati una volta giudicati compatibili con la normativa in tema di aiuti di Stato;

     Considerato, altresì, che alcuni di tali strumenti di aiuto sono già stati valutati positivamente dalla Commissione con le decisioni sopra citate e che il Governo ha concordato con la Commissione Europea (in particolare nel corso degli incontri tenutisi il 9 e il 23 giugno 2015) di notificare complessivamente il Piano operativo per la banda ultra-larga chiedendo alla Commissione europea di procedere con approvazioni successive;

     Considerato che la Strategia ha stimato per la realizzazione dei suoi obiettivi la necessità di investimenti complessivi fino a circa 12 miliardi di euro e che tali investimenti dovrebbero essere realizzati per circa 5 miliardi di euro con l'apporto degli operatori privati ed i restanti 7 miliardi di euro circa con fondi pubblici;

     Considerato che, con riferimento ai fondi pubblici, sono disponibili le risorse previste nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali comunitari, come definita dall'Accordo di partenariato 2014-2020, pari a circa 2 miliardi di euro che verranno garantiti nei Programmi operativi (regionali e nazionali) già approvati o in corso di approvazione da parte della Commissione Europea, tra cui 230 milioni programmati attraverso il Programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 approvato il 23 giugno 2015 dalla Commissione europea e che le restanti risorse pubbliche, per un volume complessivo di 4,9 miliardi di euro saranno individuate nel bilancio dello Stato nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

     Considerato che la lettera d) del sopracitato art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, prevede che, nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 703 medesimo, l'Autorità politica per la coesione possa sottoporre all'approvazione del Comitato un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e che tali interventi confluiscano nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

     Tenuto conto della necessità che, ai fini dell'immediato avvio del programma di interventi, funzionale al conseguimento degli obiettivi sopra descritti entro i termini temporali indicati, il Comitato provveda ad approvare l'articolazione degli interventi nella forma di una serie di misure di intervento e/o incentivazione per il raggiungimento dei predetti obiettivi e ad assegnare le relative risorse, in anticipazione della programmazione complessiva, quale articolazione del piano stralcio di cui alla sopracitata lettera d) dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014;

     Considerato che, ai sensi della lettera i) del medesimo art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014, le assegnazioni di questo Comitato al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;

     Vista la nota USS_DEVINCENTI 1526 del 5 agosto 2015, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio in quanto Autorità politica per la coesione territoriale, ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE, per il relativo esame, della proposta di assegnazione di risorse al Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga e la successiva nota, di pari oggetto, USS_DEVINCENTI 1576 del 6 agosto 2015 acquisita direttamente nel corso della seduta del Comitato tenutasi lo stesso giorno;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista la odierna nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

 

     Delibera:

     1. Strumenti.

     1.1. Per raggiungere gli obiettivi della Strategia, come indicati nelle premesse, sono previsti i seguenti strumenti:

     a) contributi in conto capitale agli investimenti privati;

     b) contributi in forma di voucher agli utenti finali;

     c) credito di imposta per gli interventi infrastrutturali;

     d) garanzia dello Stato sui mutui stipulati o sulle obbligazioni di progetto emesse per il finanziamento degli investimenti finalizzati all'attuazione del piano;

     e) intervento pubblico diretto, per realizzare con finanziamenti pubblici collegamenti NGA in aree nelle quali gli operatori privati non sono interessati a investire neanche a fronte di contributi pubblici;

     f) forme di Partnership pubblico-privato (PPP) che prevedano un rapporto di collaborazione tra il soggetto pubblico e uno o più soggetti privati, individuati tramite procedura di evidenza pubblica, che co-investano per la realizzazione delle infrastrutture di accesso.

     1.2. Fermo restando che gli strumenti di aiuto potranno essere utilizzati solo se giudicati compatibili con la normativa in tema di aiuti di Stato da parte della Commissione europea, e che le due forme di incentivazione, di cui ai sopracitati punti c) e d) verranno disciplinate con successivi provvedimenti a carattere normativo, gli strumenti di cui al punto 1.1 saranno adottati secondo le seguenti modalità:

     Contributi in conto capitale agli investimenti privati: si tratta di un contributo per la realizzazione di impianti, secondo un modello analogo al «Modello C: Incentivo» già notificato nell'ambito dell'aiuto n. SA.34199 (2012/N) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012; il modello prevede una gara a evidenza pubblica basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione di un operatore che realizzerà le infrastrutture a fronte di un contributo a fondo perduto (fino a un importo non superiore al 70% dell'investimento); le infrastrutture realizzate con tali contributi saranno di proprietà del privato che le realizza e questi dovrà sottostare agli obblighi previsti dal regime di aiuto e rendere disponibili le infrastrutture agli altri operatori che ne facciano richiesta, sulla base di prezzi definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che tengano conto del contributo ricevuto dallo Stato; la gestione amministrativa e la definizione della disciplina di tale strumento è di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

     Voucher corrisposto a beneficio degli utenti finali: è un contributo finalizzato all'accensione di servizi su reti a banda larga ultraveloci. La gestione amministrativa e la definizione della disciplina di tale strumento è di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

     Credito d'imposta per investimenti infrastrutturali: potrà essere formulato in maniera da non comportare oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato, agevolando investimenti privati che in assenza della misura non sarebbero stati altrimenti realizzati.

     Fondo di garanzia per il prestito agevolato: è uno strumento con il quale si intende facilitare l'accesso al credito tramite garanzia pubblica, al fine di abbassarne il costo, anche in connessione con il fondo Feis del Piano Juncker.

     1.3. L'intervento pubblico diretto di cui al precedente punto 1.1 lettera e) ha l'obiettivo di realizzare, secondo un principio di neutralità tecnologica, le parti passive della rete di accesso che sono date in concessione attraverso una procedura aperta, secondo un modello analogo a quello già notificato nell'ambito dell'aiuto n. SA.34199 (2012/N) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Esso prevede:

     i) l'affidamento dei lavori mediante gara ad evidenza pubblica da esperire attraverso Infratel, soggetto in-house del Ministero dello sviluppo economico, che è soggetto attuatore dello strumento; nel caso la gara per la selezione del concessionario andasse deserta, sarà assegnata a Infratel la gestione e la manutenzione delle infrastrutture realizzate senza alcun compenso;

     ii) la proprietà delle infrastrutture, al completamento delle opere, interamente pubblica;

     iii) un concessionario, selezionato mediante gara ad evidenza pubblica, che si impegna a gestire e manutenere le infrastrutture realizzate e a garantire altresì l'accesso passivo, con i Service Level Agreement-SLA concordati, a tutti gli operatori attraverso la cessione a titolo oneroso dei diritti d'uso;

     iv) la presenza di operatori che si occuperanno di collegare i clienti finali al servizio di connettività di nuova generazione;

     v) la regolamentazione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prima del bando di gara, delle modalità di fornitura dell'accesso ai vari segmenti di rete e la definizione di un regime tariffario congruo.

     Al fine di offrire le infrastrutture realizzate con modello diretto anche a operatori medio-piccoli, spesso localizzati geograficamente in aree limitate del territorio italiano, si prevede di adottare la modalità di pagamento delle fibre acquisite c.d. pay per use, al fine di facilitare i piccoli operatori, ai quali, nella misura in cui non dovranno sostenere costi fissi iniziali per sviluppare la loro rete, sarà permesso di avere un modello di costi variabili legati ai soli clienti che sottoscriveranno il contratto.

     1.4. La Partnership pubblico-privato (PPP), di cui al precedente punto 1.1. lettera f), prevede la partecipazione pubblica al capitale di una società mista pubblico-privato che agisce da operatore avente natura di rivenditore wholesale, secondo un modello analogo a quello già notificato nell'ambito dell'aiuto n. SA.34199 (2012/N) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Per questo modello, l'intervento pubblico in aree oggetto di piani di operatori privati è possibile, in conformità ai punti 51), 82) e 83) degli Orientamenti, quando:

     i) le reti NGA esistenti o programmate non raggiungono l'abitazione dell'utente finale con reti in fibra ottica;

     ii) la situazione del mercato non evolve verso la fornitura concorrenziale di servizi ultraveloci;

     iii) esiste una domanda, in prospettiva, relativa a tali miglioramenti qualitativi;

     iv) la rete oggetto dell'aiuto presenta significative caratteristiche tecnologiche e prestazioni avanzate rispetto alle caratteristiche e alle prestazioni verificabili delle reti esistenti o previste;

     v) la rete sovvenzionata sarà basata su un'architettura aperta gestita esclusivamente come rete all'ingrosso;

     vi) l'aiuto non comporta una distorsione eccessiva della concorrenza rispetto alle altre tecnologie NGA che sono state recentemente oggetto di nuovi investimenti infrastrutturali da parte degli operatori del mercato, nelle stesse zone interessate.

     2. Utilizzo degli strumenti nei diversi cluster.

     2.1. Nel cluster A gli operatori privati sono in grado di fornire la connessione con reti ultraveloci nell'arco di un triennio, senza alcun contributo pubblico. L'intervento previsto in queste aree territoriali è pertanto sul lato della domanda tramite l'emissione di voucher agli utenti finali.

     2.2. Il cluster B è fornito di una infrastruttura per la banda ultralarga a 30 Mbps, mentre il raggiungimento di reti ultraveloci da parte dei privati richiede un incentivo statale. L'intervento previsto in queste aree territoriali è pertanto basato sull'applicazione di una delle misure di cui al punto 1.2 o della misura di cui al punto 1.4, ovvero di una combinazione tra tali misure, tale da rispettare il limite del 70% del valore dell'investimento, in conformità alla normativa comunitaria.

     2.3. Ai cluster A e B saranno destinati circa il 50% del volume di risorse complessive definito dalla Strategia, utilizzabili sia per le infrastrutture che per gli incentivi all'utente finale.

     2.4. Nel cluster C, essendo già fornito di una infrastruttura per la banda larga con capacità inferiore a 30 Mbps, l'infrastrutturazione della banda ultralarga potrebbe ottenere un parziale coinvolgimento del mercato solo a fronte di un importante incentivo pubblico, pari al 70% quale limite massimo in conformità alla normativa comunitaria, che sarà erogato come contributo in conto capitale, ovvero sotto forma di Partnership pubblico-privata (PPP) ovvero ancora sotto forma di voucher agli utenti, come definiti nei precedenti punti 1.2 e 1.4.

     2.5. Il cluster D è fornito di una infrastruttura per la banda larga con capacità inferiore a 30 Mbps, e l'infrastrutturazione della banda ultralarga non è possibile se non attraverso l'intervento diretto dello Stato, come definito al precedente punto 1.3.

     2.6. Ai cluster C e D saranno destinati circa il 50% del volume di risorse complessive definito dalla Strategia utilizzabili sia per le infrastrutture che per gli incentivi all'utente finale.

     2.7. La composizione dei cluster è oggetto di aggiornamento su base annuale alla luce di una consultazione, che è svolta sotto la regia del Ministero della sviluppo economico, sulle intenzioni di investimento degli operatori del settore di riferimento, secondo le modalità descritte nel successivo punto 3.

     3. Modalità di attuazione della Strategia.

     3.1. In conformità alla struttura di governance descritta nella Strategia, è prevista l'istituzione del Comitato per la Banda Ultra Larga (CoBUL) che ne coordinerà l'attuazione e monitorerà la combinazione degli strumenti in ognuno dei cluster, così come l'intensità d'uso delle diverse misure in funzione dello scostamento rispetto agli obiettivi sopra definiti, determinato dal fallimento di mercato esistente e sulla base di revisioni periodiche effettuate tenendo conto dell'aggiornamento annuale del fabbisogno in base ai piani d'investimento degli operatori privati e all'evoluzione tecnologica e favorendo soluzioni che garantiscano un utilizzo efficace delle risorse pubbliche, in base a valutazioni di costi benefici, dando priorità a soluzioni che evitino duplicazioni di costi infrastrutturali, anche mediante l'utilizzo di infrastrutture già esistenti. Eventuali combinazioni tra gli strumenti di aiuto dovranno essere modulate in modo da mantenere il rapporto complessivo tra contributi pubblici (non superiori al 70% dell'investimento complessivo) e capitale privato (non inferiore al 30% dell'investimento complessivo).

     3.2. Il modello di attuazione della Strategia si articola in 4 macro fasi sulla base del percorso tracciato dagli Orientamenti dal punto 61) al punto 65).

     3.3. Fase 0: Aggiornamento dei cluster A, B, C e D.

     Sulla base della consultazione condotta da Infratel per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, si provvede ad aggiornare annualmente il quadro della situazione infrastrutturale esistente e a censire i piani d'intervento pianificati dai privati nel triennio successivo (con indicazione del numero di unità immobiliari coperte, tipologia di infrastruttura e termine di realizzazione).

     La consultazione consentirà di aggiornare la classificazione delle 94.645 aree territoriali in cui è stato suddiviso il territorio nazionale, classificandole singolarmente come bianche, grigie o nere ai fini delle reti NGA e inserendole nei rispettivi cluster.

     Prima della consultazione gli operatori saranno avvisati che in relazione ai piani da loro presentati saranno richiesti impegni formali, come previsto al punto 65) degli Orientamenti europei.

     La consultazione verrà eseguita con modalità esclusivamente online. I dati forniti saranno considerati come riservati, e resi disponibili a terzi esclusivamente in formato aggregato.

     3.4. Fase 1: Pubblicazione del progetto di aiuto.

     Sulla base delle conoscenze acquisite mediante la consultazione (Fase 0), si procede alla pubblicazione della situazione aggiornata delle 94.645 aree territoriali di riferimento, indicando per ciascuna di esse o loro aggregazioni (cluster) gli obiettivi della strategia, gli strumenti di aiuto che si intendono utilizzare e la loro intensità.

     3.5. Fase 2: Contrattualizzazione degli impegni dei privati.

     Sulla base del progetto di aiuto, gli operatori sono chiamati a confermare gli impegni di investimento che sono contrattualizzati per ognuna delle 94.645 aree territoriali indicate per gli impegni di investimento (punto 65 degli Orientamenti). A fronte dell'impegno contrattualizzato dagli operatori privati, il piano di aiuti è sospeso nelle aree indicate come d'interesse dai privati. Il contratto potrebbe prevedere una serie di scadenze, che devono essere rispettate nell'arco del ciclo di programmazione nonchè un obbligo di rendicontazione dei progressi intermedi raggiunti. Se una scadenza intermedia non viene rispettata, l'autorità che concede l'aiuto, al fine di minimizzare il rischio che la mera «manifestazione di interesse» da parte di un investitore privato non seguita da effettivo investimento, possa ritardare la fornitura di servizi a banda larga e ultralarga nell'area interessata, procede con l'esecuzione del suo piano d'intervento pubblico.

     I piani dichiarati in Consultazione pubblica per essere validi devono essere chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed esecutive della società, adottate dai competenti organi di indirizzo e gestione; le coperture devono essere dichiarate con carattere di veridicità e sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore.

     3.6. Fase 3: Aggiornamento dei piani di investimento privati.

     In risposta alla pubblicazione degli interventi pubblici, i privati possono modificare i propri piani decidendo di intervenire autonomamente. In tal caso i nuovi impegni degli operatori vengono formalizzati (v. Fase 1) e l'intervento di aiuto sospeso.

     3.7. Fase 4: Realizzazione dell'intervento pubblico.

     L'intervento pubblico si realizzerà, sulla base delle decisioni del Ministero dello sviluppo economico, mediante varie combinazioni e diverse intensità degli strumenti di aiuto in conformità con gli orientamenti del Comitato Banda Ultra Larga, sulla base degli esiti della consultazione e in relazione al cluster di appartenenza delle aree oggetto di intervento.

     Avranno priorità quei contesti territoriali capaci di sviluppare un'aggregazione della domanda dal basso tale da rendere l'iniziativa economicamente sostenibile.

     Le procedure competitive verranno realizzate esclusivamente con modalità telematiche.

     Rispetto all'esito della Consultazione pubblica, vengono pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico i «Piani pubblici d'intervento» che dovranno tener conto, in coerenza con l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, anche della Strategia per le aree interne. Per la loro attuazione saranno siglati opportuni accordi con le Regioni. Gli accordi con le Regioni prevedono un accordo di livello politico fra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni nel quale stabilire obiettivi, strumenti, modalità e risorse necessarie, seguito da una o più convenzioni operative per la realizzazione degli interventi.

     Nelle aree bianche, se ci sono operatori disposti a co-investire per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati dal Piano, possono essere subito indette le gare per la cablatura. Se non ci sono operatori disposti a co-investire Il MiSE può procedere con un intervento diretto. Se i lavori non sono ancora partiti, l'area viene reinserita nel successivo giro di programmazione.

     Per quanto attiene le aree grigie o nere si dovrà valutare preventivamente la presenza di un eventuale fallimento del mercato rispetto agli obiettivi del Piano prima di poter intervenire. In queste aree, superata tale verifica, se vi è iniziativa privata disponibile a co-investire per realizzare reti che permettano un salto di qualità verso reti abilitanti per servizi ultraveloci, allora si possono indire le relative gare e firmare i connessi impegni di realizzazione. Se invece non vi è iniziativa privata, l'area viene reinserita nel successivo giro di programmazione.

     4. Assegnazione di risorse.

     4.1. Per la realizzazione del piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga, a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, sono destinati fino a 3,5 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di euro sono assegnati, nell'ambito del piano stralcio di cui all'art. 1, comma 703, lettera d), della legge 190/2014, a interventi di immediata attivazione per il finanziamento degli strumenti di cui al punto 1 lettere a), e) ed f), come sopra definite, da utilizzare nelle aree bianche (cluster C e D), per un importo non superiore a 1,9 miliardi di euro per gli strumenti di cui alle lettere a) e f), e per la residua parte per lo strumento di cui alla lettera e).

     4.2. Tali risorse sono assegnate per il perseguimento delle finalità sopra descritte al Ministero dello sviluppo economico, che si avvarrà della sua società in-house Infratel, con funzioni di soggetto attuatore.

     4.3. Con successiva delibera il Comitato provvederà ad assegnare, in relazione agli effettivi fabbisogni, risorse a valere sul FSC nel limite massimo di ulteriori 1,3 miliardi di euro e comunque fino alla concorrenza dell'importo di 3,5 miliardi di euro di cui al punto 4.1. Un importo residuo aggiuntivo, fino a ulteriori 1,4 miliardi di euro, secondo le previsioni della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, sarà conferito con successivi provvedimenti normativi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previo reperimento della copertura finanziaria.

     4.4. Ai sensi della lettera l), del medesimo comma, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 di cui al precedente punto 4.1, per l'importo di 2,2 miliardi di euro, sono assegnate secondo il profilo indicato nella tabella di seguito riportata e sono, a seguito della delibera, immediatamente impegnabili per l'avvio delle gare, fermo l'utilizzo nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

     Tabella 1 - Profilo temporale di impiego delle risorse (milioni di euro)

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

 

 

 

 

 

 

 

Assegnazioni

300

450

500

500

450

2.200

 

     4.5. L'amministrazione competente, a seguito dell'avvio degli interventi, monitora l'andamento anche ai fini di eventuali richieste al CIPE di rimodulazioni delle risorse assegnate annualmente. I trasferimenti al soggetto attuatore sono disposti sulla base dell'andamento della spesa assoggettata a monitoraggio. Al soggetto attuatore viene assegnato un volano di anticipazione da ricostituire di volta in volta allorquando si sia realizzato un costo pari ad almeno il 75% della somma trasferita.

     4.6. Eventuali economie realizzate nell'attuazione del Piano saranno nuovamente destinate dal Comitato per le finalità di cui alla presente delibera, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, formulata sulla base delle indicazioni del Comitato per la Banda Ultra Larga, in coerenza con l'eventuale rimodulazione del profilo temporale delle assegnazioni annuali di cui al punto 4.4.

     4.7. Il Comitato, nell'adottare la ripartizione complessiva del FSC prevista dalla lettera c) del citato art. 1, comma 703 legge n. 190/2014, assicura che la dotazione complessiva del Fondo sia impiegata per un importo non inferiore all'80% per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, anche tenendo conto dell'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera.

     5. Monitoraggio.

     5.1. Per quanto riguarda il monitoraggio del Piano restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo utilizzando allo scopo le infrastrutture messe a disposizione dal sistema SGP-BDU nel cui contesto sarà aperta un'apposita articolazione programmatica.

     5.2. Inoltre il monitoraggio degli interventi del Piano così come il miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti sarà posto in essere sia attraverso il sistema informativo federato del sopra e sottosuolo (SINFI) di cui al DL. n. 133 del 12 settembre 2014, gestito dal MiSE, sia attraverso il controllo ex-ante ed ex-post già operato da Infratel nella realizzazione delle infrastrutture a banda larga e ultra larga.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2015  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne prev. n. 2977