Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 15/07/2015 |
Numero: | 116 |
Sommario |
Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
§ 41.7.350 - D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di incentivi alle imprese.
(G.U. 4 agosto 2015, n. 179)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della
Visto il
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 25 febbraio 2015;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 marzo 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese
1. Sono trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni amministrative in materia di incentivi, agevolazioni e servizi reali alle imprese esercitate sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale di cui agli articoli 12 e 19 del
2. È soppresso il comma 1 dell'articolo 5 del
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del
2. È altresì direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali altri stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale.
3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in unico fondo la cui amministrazione è disciplinata dalla Regione.