Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 11/12/2015 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 34.2.84 - L. 11 dicembre 2015, n. 198.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
(G.U. 16 dicembre 2015, n. 292)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2015, N. 174
All'articolo 2, comma 5, le parole: «euro 583.037» sono sostituite dalle seguenti: «euro 626.977».
Al capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di intelligence). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della
3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del
4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della
5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo».
All'articolo 8:
al comma 1:
dopo la parola: «Afghanistan,» sono inserite le seguenti: «Nepal, Haiti,»;
dopo la parola: «Palestina,» è inserita la seguente: «Ucraina,»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aggiornato semestralmente».
All'articolo 9, comma 1, le parole: «convertito con modificazioni con la legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».
All'articolo 11, comma 1:
all'alinea, le parole: «euro 354.100.162» sono sostituite dalle seguenti: «euro 354.144.102»;
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) quanto a euro 43.940, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del