Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 29/11/2015 |
Numero: | 189 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 27.4.248 - L. 29 novembre 2015, n. 189.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
(G.U. 30 novembre 2015, n. 279)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2015, N. 154
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità). - 1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 65-bis del
"1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia".
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 65-bis del
1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del
alla rubrica, le parole: «Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria».
All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste».