§ 4.2.168 - L.R. 10 luglio 2015, n. 14.
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:10/07/2015
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 4.2.168 - L.R. 10 luglio 2015, n. 14.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

(G.U.R. 17 luglio 2015, n. 29 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

1. Fino al termine di cui all'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti:

"6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis.

6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell'offerta.

6 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell'offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell'offerta e l'esecuzione delle opere.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.