§ 2.2.87 - L.R. 14 settembre 2015, n. 25.
Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:14/09/2015
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)
Art. 2.  Norma finanziaria


§ 2.2.87 - L.R. 14 settembre 2015, n. 25.

Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)

(B.U. 17 settembre 2015, n. 42)

 

Art. 1. Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)

1. L'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), continua ad applicarsi sino alla data del 31 gennaio 2022. Alla gestione e all'erogazione degli aiuti previsti in tale articolo provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio [1].

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.