§ 3.1.161 - L.R. 13 luglio 2015, n. 15.
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/07/2015
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59)


§ 3.1.161 - L.R. 13 luglio 2015, n. 15.

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987).

(B.U. 16 luglio 2015 - suppl. 1° al n. 28)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59)

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985 n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987) è sostituita dalla seguente:

"1. Il presidio Gradenigo è riconosciuto quale presidio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) TO 2. I presupposti per il riconoscimento sono:".

2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

"a) l'ubicazione nel bacino territoriale di azienda sanitaria locale che, sulla base delle necessità demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo;".

3. La lettera b) del primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è soppressa.

4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

"c) il mantenimento di un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente agli ospedali gestiti direttamente dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del regolamento sulla dotazione organica e sulla organizzazione adeguato alle disposizioni del d.lgs. 502/1992, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del medesimo decreto.".

5. Dopo il primo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è aggiunto il seguente:

"1. bis. Il presidio Gradenigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992, concorre alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico culturale dei servizi alla persona.".

6. Il secondo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ente titolare del presidio Gradenigo conserva l'autonomia giuridico amministrativa.".

7. Il terzo comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

"3. La regolamentazione dei rapporti con il presidio Gradenigo è definita con accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 in coerenza con gli atti di programmazione sanitaria regionale.".

8. Il quarto comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

"4. Le integrazioni dei servizi e delle prestazioni del presidio Gradenigo, ivi compreso il servizio di emergenza ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dell'ASL TO 2 sono regolati dai programmi di cui all'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera a), del d.lgs. 502/1992, definiti dalla Giunta regionale su proposta dell'ASL TO 2, sentita la competente commissione consiliare; l'adeguamento al programma di integrazione dei servizi costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.".

9. Il quinto comma dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituito dal seguente:

"5. L'ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 15 undecies del d.lgs. 502/1992 costituisce presupposto per il mantenimento del riconoscimento a presidio di azienda sanitaria locale.".

10. La rubrica dell'articolo 27 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:

"Art. 27. (Presidio sanitario dell'ASL TO 2, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).".