Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.1 urbanistica ed edilizia |
Data: | 24/11/2014 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento di articolo nella legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 |
§ 3.1.63 - L.R. 24 novembre 2014, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni)
(B.U. 1 dicembre 2014, n. 48)
Art. 1. Inserimento di articolo nella
1. Alla
"Art. 19 bis. Mobilità straordinaria
1. Qualora la realizzazione di programmi di recupero e di manutenzione straordinaria degli immobili di cui all'articolo 1 richieda interventi che non consentono la permanenza degli assegnatari nelle unità abitative, l'Ente gestore elabora un Piano di mobilità straordinaria in cui si specificano gli interventi da realizzare nei singoli alloggi, i tempi di ultimazione dei lavori e, quindi, di possibile rientro degli assegnatari e si individuano gli alloggi idonei al trasferimento provvisorio o definitivo. Gli alloggi individuati per la sistemazione temporanea devono essere adeguati alle esigenze del nucleo familiare trasferito e nell'ambito dello stesso comune. Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie è conforme a quanto specificato nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. Le spese connesse alle operazioni di trasloco sono sostenute interamente dall'Ente gestore.
2. L'Ente gestore comunica il Piano di mobilità agli assegnatari interessati, assegnando un termine entro il quale il cambio di alloggio deve avvenire.
3. Il mancato trasferimento è causa di decadenza dal titolo di assegnatario."