§ 3.1.62 - L.R. 6 maggio 2014, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2005, n. 14 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ed alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:06/05/2014
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2005, n. 14
Art. 2.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.1.62 - L.R. 6 maggio 2014, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2005, n. 14 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ed alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)

(B.U. 16 maggio 2014, n. 16)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2005, n. 14

1.Alla legge regionale 5 maggio 2005, n. 14 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese o non in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica purché realizzate con i fondi dell'edilizia residenziale pubblica, nonché le relative aree di pertinenza.";

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari ad uso non abitativo e relative aree di pertinenza è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi regionali finalizzati allo sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.";

c) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "Gli alloggi" sono aggiunte le seguenti: "e le relative pertinenze";

d) all'articolo 9, comma 1, alinea, dopo le parole "proprietà dell'alloggio" sono inserite le seguenti: "e delle relative pertinenze";

e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo e delle relative aree di pertinenza

1.Le unità immobiliari ad uso non abitativo di cui al comma 3 dell'articolo 2 e le relative aree di pertinenza sono alienabili al prezzo di mercato sulla base di apposita stima e parere dell'Agenzia del Territorio e, ove necessario, attraverso la revisione delle rendite catastali; i relativi oneri sono a carico dell'acquirente. I soggetti di cui all'articolo 2 stipulano apposite convenzioni con l'Agenzia del Territorio.

2.Il pagamento avviene in unica soluzione.";

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli alloggi e le relative pertinenze acquistati ai sensi della presente legge, ad esclusione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di cui all'articolo 11 e relative aree di pertinenza, non possono essere alienati per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per classe demografica così determinati:

1) 0,85 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

2) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

3) 0,75 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

4) 0,70 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

5) 0,60 per gli immobili siti in comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti;";

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:

1) 0,80 per la zona A degli strumenti urbanistici;

2) 0,90 per la zona B degli strumenti urbanistici;

3) 0,95 per la zona C degli strumenti urbanistici;

4) 1,00 per le altre zone edificatorie destinate a residenza dagli strumenti urbanistici;";

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:

1) 0,90 per il centro storico;

2) 1,00 per il centro edificato;";

d) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) applicazione del coefficiente 1,00, quale coefficiente correttivo del costo al metro quadro per ubicazione, relativamente agli immobili ubicati nel centro storico di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;";

e) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) in relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i seguenti coefficienti:

1) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);

2) 1,00 per le abitazioni di tipo economico (A/3);

3) 0,90 per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale (A/6).".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.