§ 2.8.9 - L.R. 24 novembre 2014, n. 19.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32 (Riordino della disciplina in materia di artigianato)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 artigianato
Data:24/11/2014
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 4.  (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 5.  (Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 7.  (Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 9.  (Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 10.  (Introduzione dell'articolo 15-bis nella legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 13.  (Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 14.  (Modifiche dell'articolo 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 15.  (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 17.  (Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)
Art. 18.  (Abrogazioni)


§ 2.8.9 - L.R. 24 novembre 2014, n. 19.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32 (Riordino della disciplina in materia di artigianato)

(B.U. 1 dicembre 2014, n. 48)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli interventi di semplificazione amministrativa di cui all'articolo 49, comma 4 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con la presente legge detta norme per l'ulteriore snellimento delle procedure per l'iscrizione, le modifiche e la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.

2. La presente legge ridetermina la disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato nonché le modalità di tenuta dell'Albo delle imprese artigiane previste dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 32.

3. Sono assegnate alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata 'Camera di commercio', le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, le modificazioni o la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane.

4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato della Regione Molise , istituite dall'articolo 16 della legge regionale n. 32/2000, sono soppresse e le relative funzioni sono assegnate alla Camera di commercio.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. All'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 sono soppresse le parole ', alle Comunità montane';

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: 'c-bis) la disciplina della vigilanza sulla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.'.

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 32/2000 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32, è sostituito dal seguente: '1. E' istituito, presso la Camera di Commercio competente per territorio, l'Albo delle imprese artigiane.'

 

     Art. 5. (Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. All'articolo 10 della legge regionale n. 32/2000 il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ha effetto costitutivo della qualifica artigiana ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, dei consorzi, delle società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane o tra imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, così come previsto dall'articolo 6 della legge n. 443/1985.'.

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 32/2000 è sostituito dal seguente:

'Art. 11

Iscrizioni, modifiche e cancellazioni

1. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, coloro che intraprendono l'esercizio di una impresa artigiana sono tenuti, contestualmente alla data di inizio dell'attività, a richiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane alla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa denunciando l'esistenza di eventuali unità locali.

2. La domanda di iscrizione, le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate in modalità telematica con la procedura della comunicazione unica sulla base del modello approvato con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

3. La comunicazione unica attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane dalla data di presentazione della comunicazione stessa, sussistendo tutti i presupposti di legge.

4. La Camera di commercio può disporre accertamenti e controlli e adotta gli eventuali provvedimenti, ritenuti necessari, sulla scorta dell'attività istruttoria dei Comuni. Gli interessati sono immediatamente informati dell'avvio del procedimento, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, nonché di far pervenire osservazioni e memorie e chiedere di essere sentiti.

5. I titolari delle imprese individuali artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle società artigiane, sono tenuti a denunciare le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento alla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa o sono ubicate le unità locali.

6. L'obbligo della denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui all'articolo 4 della legge n. 443/1985.

7. La Camera di Commercio dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'articolo 63 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

8. La Camera di Commercio ha la facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

9. La Camera di Commercio provvede alla cancellazione d'ufficio dall'Albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari delle imprese individuali o dei rappresentanti legali delle società interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di fiducia, specificatamente delegata.

10. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

11. Non può essere cancellata d'ufficio l'impresa individuale il cui titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o inabilitato con sentenza dell'autorità giudiziaria competente a condizione che:a) la gestione venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato;

b) le persone interessate di cui alla lettera a) ne facciano richiesta espressamente;

c) l'impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 443/1985 e successive modificazioni.

12. La deroga di cui al comma 11 è concessa per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

13. Non può essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o società che abbia superato, fino ad un massimo del venti per cento e per non più di 3 mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 443/1985.

14. Gli interessati devono essere informati della procedura per l'iscrizione o per la cancellazione d'ufficio entro quindici giorni dall'avvio della stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Camera di Commercio, nonché far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti.

15. Gli enti del sistema Regione - Enti locali, erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane che nell'esercizio delle loro funzioni riscontrino la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985 e successive modificazioni, prima di adottare i provvedimenti di competenza nei termini previsti ne danno comunicazione alla Camera di Commercio ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito che sono assunte entro 60 giorni e che fanno stato ad ogni effetto.

16. Le decisioni della Camera di Commercio sono trasmesse entro i successivi 30 giorni agli interessati e all'ente che ha effettuato la comunicazione, fermo restando che, decorso il termine di 60 giorni i provvedimenti si intendono comunque adottati.'.

 

     Art. 7. (Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 32/2000 le parole 'Commissione provinciale' sono sostituite dalle parole 'Camera di commercio'.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 32/2000 è sostituito dal seguente:

'Art. 13

Revisione generale degli albi delle imprese artigiane

1. Alla revisione dinamica degli albi delle imprese artigiane si procede analogamente a quanto previsto per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.'.

 

     Art. 9. (Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 32/2000 le parole 'della Commissione provinciale dell'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale' sono sostituite dalle parole 'della Camera di commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo'.

 

     Art. 10. (Introduzione dell'articolo 15-bis nella legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 32/2000 è aggiunto il seguente:

'Art. 15-bis

Vigilanza sulla tenuta e sulla revisione degli Albi delle imprese artigiane

1. L'Albo delle imprese artigiane resta sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni, accertamenti e inchieste per il tramite del Servizio regionale competente in materia di artigianato.

2. Nel caso di accertato grave disservizio o di reiterate irregolarità nella tenuta e revisione dell'Albo delle imprese artigiane, il Presidente della Giunta regionale nomina, previa diffida, un commissario straordinario che sostituisce la Camera di Commercio nelle operazioni inerenti all'Albo delle imprese artigiane ed alla revisione dello stesso.

3. La revisione generale degli Albi delle imprese artigiane resta sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni, accertamenti e inchieste per il tramite del Servizio regionale competente in materia di artigianato.'.

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 32/2000 è sostituito dal seguente:

'Art. 18

Diritti di segreteria e tassa di concessione regionale

1. Ai fini della gestione dell'Albo delle imprese artigiane sono versati alla Camera di commercio i diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e l'importo della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione regionale vigente.'.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 32/2000 è sostituito dal seguente:

'Art. 21

Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Essa è composta da:a) n. 2 rappresentanti scelti dalla Giunta regionale tra nove commercialisti su terne indicate dagli Ordini professionali aventi sede nella regione;

b) n. 2 rappresentanti scelti dalla Giunta regionale tra nove avvocati su terne indicate dagli Ordini professionali aventi sede nella regione;

c) n. 4 esperti in materia di artigianato designati d'intesa dalle associazioni artigiane di categoria, più rappresentative a livello nazionale, presenti in regione.

3. Non può far parte della Commissione regionale per l'artigianato il personale della Camera di Commercio addetto alle funzioni a questa attribuite con la presente legge.

4. Tutti i componenti della Commissione regionale per l'artigianato non devono essere titolari di impresa artigiana, né essere soci o amministratori di società, consorzi o cooperative artigiane.

5. I componenti eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

6. Le funzioni di segretario della Commissione regionale per l'artigianato sono svolte da un funzionario regionale.

7. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni.

8. Le indicazioni dei candidati alla carica di componente della Commissione sono comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali le nomine sono effettuate in base alle designazioni pervenute. La Commissione è validamente costituita e può funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.

9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.'.

 

     Art. 13. (Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 32/2000 le parole 'delle Commissioni provinciali per l'artigianato' sono sostituite dalle parole 'della Camera di commercio'.

 

     Art. 14. (Modifiche dell'articolo 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. Ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'articolo 32 della legge regionale n. 32/2000 le parole 'Cassa per il Credito delle imprese artigiane' sono sostituite con le parole 'Gestore degli interventi agevolativi'.

 

     Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 32/2000 è sostituito dal seguente:

'Art. 23

Compensi

1. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato ed a quelli del Comitato regionale per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale, estranei all'amministrazione regionale, è riconosciuto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali, nella misura stabilita dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16.'.

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. All'articolo 39 della legge regionale n. 32/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura' sono sostituite con le parole 'la Camera di commercio competente per territorio';

b) al comma 3 le parole 'dalle Commissioni provinciali per l'artigianato' sono sostituite dalle parole 'dalla Camera di commercio'.

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32)

1. L'articolo 41 della legge regionale n. 32/2000 è sostituito dal seguente:

'Art. 41

Comitato regionale per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale

1. Allo scopo di perseguire le finalità del presente titolo in maniera omogenea a livello regionale, è istituito il Comitato regionale per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto da:a) un esperto designato dalla Giunta regionale che lo presiede;

b) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato;

c) il Responsabile del servizio regionale competente in materia di artigianato;

d) tre componenti designati d'intesa dalle associazioni artigiane di categoria, più rappresentative a livello nazionale, presenti in regione.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale.

4. Ai membri del Comitato, esterni all'apparato regionale, è riconosciuta una indennità di presenza e il rimborso spese, se dovuto, nella misura stabilita per la Commissione regionale per l'artigianato.

5. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) individua e propone, per il successivo riconoscimento da parte della Giunta regionale, le singole tipologie produttive ammissibili alla tutela, sulla base del patrimonio storico e culturale e delle produzioni tradizionali di natura artistica, consolidatesi a livello territoriale;

b) definisce i disciplinari di produzione per le singole tipologie produttive, procedendo anche alla loro variazione ed aggiornamento, ed elabora il relativo contrassegno;

c) collabora alle iniziative di studio e promozione dirette a conseguire il miglioramento e la divulgazione delle produzioni tutelate, concorrendo, in Italia ed all'estero, alla tutela ed alla promozione delle medesime, d'intesa con gli enti locali ed ogni altro ente od organismo interessato;

d) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati dalla Regione;

e) esamina le domande di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 dell'articolo 39 ed esprime parere motivato alla Camera di commercio;

f) accerta, ai fini dell'iscrizione nel Registro, la rispondenza della produzione assoggettabile a tutela, alle norme previste dal disciplinare di produzione;

g) propone alla Giunta regionale gli artigiani cui conferire il titolo di "Maestro Artigiano" previo accertamento dei requisiti ai sensi dell'articolo 43;

h) formula proposte alla Giunta regionale per gli interventi da prevedere nel programma triennale;

i) formula proposte per l'eventuale istituzione e per il funzionamento del museo di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 36.

6. Tutti i componenti del Comitato regionale non devono essere titolari di impresa artigiana, né essere soci o amministratori di società, consorzi o cooperative artigiane.'.

 

     Art. 18. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, 19 e 20 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32.